Cassazione Penale, Sentenza n. 33739/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per la violazione dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 (cd. daspo urbano), deducendo: 1) mancata traduzione in lingua a lui comprensibile dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio e, quindi, nullità processuali; 2) carenza di motivazione e errata applicazione della norma nel provvedimento del Questore, nonché mancanza di prova delle modalità notificative e di specificità dei comportamenti contestati; 3) mancata motivazione in relazione alla disapplicazione del provvedimento del Questore laddove si richiama il regolamento comunale di polizia urbana (perimetrazione ampia del centro storico).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto i tre motivi. Sulla questione linguistica, la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto che l'imputato comprendesse l'italiano (residenza continuativa in Italia dal 2016, dichiarazione di comprensione nel verbale di identificazione/electione di domicilio, uso di espressioni offensive in italiano nei confronti della polizia, presenza solo prudenziale dell'interprete in altra convalida), per cui non si è configurata la nullità per mancata traduzione. Quanto al merito del daspo urbano e al richiamo al regolamento comunale, la Corte ha ritenuto legittima la perimetrazione ampia delle 'aree urbane' operata dal regolamento del Comune di Genova (il regolamento può individuare aree urbane in termini ampi e perimetrati anziché elencare tutte le vie), e adeguatamente motivato il provvedimento del Questore richiamando reiterazione di episodi di ubriachezza, comportamenti aggressivi e la pericolosità sociale del destinatario; pertanto non sussistono carenze motivazionali o illegittimità nella misura contestata. La sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
"2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno"
Consente al Questore di disporre, con provvedimento motivato e per periodi fino a 12 mesi, il divieto di accesso a una o più aree urbane individuate dall'art. 9; il mancato rispetto costituisce contravvenzione punita con arresto. La norma legittima perimetrazioni ampie individuate anche per regolamenti comunali.
art. 9, commi 1-3, d.l. n. 14/2017
Definisce le condotte e le aree rilevanti per l'applicazione del daspo urbano; il comma 3 rinvia ai regolamenti di polizia urbana l'individuazione di 'aree urbane' (consentendo perimetrazioni ampie anziché elenchi puntuali di vie).
art. 688 c.p.
Riguarda la condotta di ubriachezza in luogo pubblico e può costituire elemento oggettivo rilevante per l'adozione del daspo urbano quando tali comportamenti avvengono nelle aree previste dall'art. 9.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; in questa vicenda i motivi invocati (violazione di norme processuali e mancanza di motivazione) sono stati esaminati e ritenuti infondati o aspecifici.
art. 143, 178 lett. c), 180, 125 cod. proc. pen.
Norme processuali concernenti la lingua e l'interpretazione/assistenza linguistica, le notifiche e la citazione; la Corte ha valutato che, alla luce degli elementi di fatto, non fosse necessaria la traduzione degli atti impugnati perché l'imputato risultava comprensivo della lingua italiana.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Predetto articolo e giurisprudenza limitano l'ammissibilità dei motivi di cassazione che risultino aspecifici o che non si confrontino con le motivazioni del giudice del gravame; la Corte ha ritenuto alcuni motivi meramente rivalutativi e non specifici.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita l'ampiezza delle argomentazioni nel ricorso per cassazione e richiede specificità nelle nuove deduzioni; usata per delimitare l'esposizione dei motivi nel ricorso.
Massime di principio
- La mancata traduzione di atti processuali non comporta automaticamente nullità: il giudice valuta la conoscenza effettiva della lingua da parte dell'imputato sulla base di elementi concreti (residenza, dichiarazioni rese nei verbali, comportamenti e comunicazioni in lingua, precedenti processuali).
- I regolamenti comunali di polizia urbana possono individuare 'aree urbane' in termini ampi (es. perimetrazione del centro storico) e non è necessario elencare nominativamente tutte le singole vie; tale perimetrazione è compatibile con l'art. 9 d.l. 14/2017 se è chiara e conoscibile dalla collettività.
- Il provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso deve essere adeguatamente motivato indicando la reiterazione di comportamenti e la pericolosità sociale; la motivazione può richiamare episodi di ubriachezza, comportamenti aggressivi e contesti di frequentazione con pregiudicati senza necessità di una condanna penale per ciascun episodio.
- In cassazione le critiche di merito che si limitano a rivalutare i fatti già apprezzati dai giudici di merito e non evidenziano specifiche contraddizioni logiche o giuridiche nelle motivazioni sono generalmente inammissibili o infondate.
- Per contestare la legittimità di un atto amministrativo che rinvia a un regolamento comunale occorre dimostrare concretamente l'illegittimità o la violazione di principi di legalità, proporzionalità o specificità della delimitazione; mere affermazioni di genericità non sono sufficienti.
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