Cassazione Civile, Ordinanza n. 04579/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente religioso)
La controversia
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l’appello della Diocesi contro il rigetto del ricorso avverso avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015, relativi a un immobile di proprietà dell’ente ecclesiastico. Secondo il Comune, l’immobile non avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali, didattiche, di culto o comunque non commerciali. Con il primo motivo il Comune ha dedotto la violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla Diocesi in appello. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina dell’esenzione IMU/I.C.I. per gli enti non commerciali, sostenendo che l’attività svolta non rientrasse tra quelle esenti o comunque fosse svolta con modalità commerciali. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto assolto l’onere probatorio in capo alla contribuente senza prova adeguata dell’effettiva ed esclusiva destinazione dell’immobile ad attività non commerciali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la procura speciale del Comune, ha considerato ammissibile la produzione documentale in appello nel processo tributario e ha confermato nel merito l’accertamento della CTR: la Diocesi aveva fornito prova sufficiente che l’immobile era utilizzato per attività di religione/culto e per attività educative e pastorali svolte senza finalità lucrative e con modalità non commerciali. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune soccombente, con liquidazione in favore della controricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
La specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatta anche quando la procura è su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto e consenta di riferirla al giudizio di cassazione.
art. 83 c.p.c.
Dopo la riforma, la collocazione topografica e la congiunzione materiale della procura al ricorso sono sufficienti a integrarne la specialità.
art. 1367 c.c.
Nei casi dubbi la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendo alla parte la volontà di produrre effetti utili all’atto.
art. 159 c.p.c.
Si applica il criterio di conservazione dell’atto processuale, privilegiando l’interpretazione che ne preservi l’efficacia.
art. 58 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario di appello è ammissibile la produzione di qualsiasi documento, senza restrizioni, purché nel rispetto delle preclusioni e del contraddittorio.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Vieta l’introduzione di eccezioni nuove, ma non impedisce la produzione documentale in appello quando non comporti ampliamento del thema decidendum.
artt. 22, 23, 24 e 32 d.lgs. 546/1992
Il deposito dei documenti nuovi in appello deve avvenire nel rispetto delle decadenze processuali e in tempo utile per consentire il contraddittorio.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Il giudizio di appello tributario è coordinato con le norme del primo grado per quanto compatibile, anche ai fini del deposito documentale.
art. 15 d.lgs. 546/1992
Le spese di lite possono tener conto del comportamento processuale della parte e delle conseguenze della produzione tardiva di documenti.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L’esenzione spetta solo se ricorrono cumulativamente il requisito soggettivo dell’ente non commerciale e quello oggettivo della destinazione dell’immobile alle attività indicate, svolte con modalità non commerciali.
art. 7, comma 2-bis, L. 2 dicembre 2005, n. 281
Ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla lettera i anche a prescindere dalla natura commercialmente rilevante, nella formulazione allora vigente.
art. 39 d.l. 223/2006
Ha modificato la disciplina, precisando che l’esenzione opera per attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca.
artt. 115 c.p.c.
Il giudice deve valutare le prove ritualmente acquisite, senza attribuire rilievo a elementi non emergenti dagli atti.
artt. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, se congruamente motivato.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 107 TFUE
L’esenzione fiscale per enti non commerciali è compatibile con il diritto UE solo se riferita ad attività non economiche; diversamente può integrare un aiuto di Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello è ammissibile la produzione di nuovi documenti da parte di entrambe le parti, anche se già disponibili nel primo grado, purché il deposito avvenga nel rispetto del contraddittorio e dei termini previsti dalle norme processuali.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida quando, pur conferita su foglio separato materialmente congiunto all’atto, consenta di riferirla al giudizio di cassazione secondo un’interpretazione conservativa dell’atto processuale.
- In tema di esenzione IMU per gli enti non commerciali, il contribuente deve provare cumulativamente la natura soggettiva dell’ente e la concreta destinazione dell’immobile alle attività agevolate svolte con modalità non commerciali.
- La mera natura non lucrativa dell’ente non basta a fondare l’esenzione: occorre accertare in concreto che l’attività nell’immobile sia effettivamente svolta a titolo gratuito o, comunque, con corrispettivi solo simbolici e non idonei a remunerare il servizio.
- L’accertamento sull’effettiva destinazione dell’immobile e sulla non commercialità dell’attività è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
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