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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11940 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF applicate alla quota pari a un decimo della pensione privilegiata prevista dall'art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, l'applicazione del termine decadenziale di 48 mesi per la richiesta di rimborso e, dall'altro, la decisione della CTR secondo cui tale quota sarebbe stata esente da imposizione fiscale diretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'intero importo delle pensioni privilegiate ordinarie, compresa la quota aggiuntiva pari a un decimo, sia soggetto a IRPEF. Tali pensioni non rientrano tra i redditi esenti previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973 e non possono essere assimilate alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità contratta durante il servizio militare di leva. Il primo motivo, relativo al termine di decadenza di 48 mesi, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria di rimborso. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre R.M. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.700 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, comma 4

    La quota pari a un decimo della pensione privilegiata ordinaria costituisce una componente del trattamento pensionistico e non beneficia, per ciò solo, di un'esenzione fiscale.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34

    La disposizione individua i trattamenti pensionistici esenti; le pensioni privilegiate ordinarie non vi rientrano e non possono essere assimilate, in via interpretativa, alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità da servizio militare di leva.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38

    Disciplinano la richiesta di rimborso delle imposte dirette e i relativi termini, questione ritenuta assorbita dopo l'accoglimento del motivo principale sull'assoggettamento a imposta.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 34, comma 5

    È stata invocata dall'Agenzia delle Entrate in relazione al termine decadenziale di 48 mesi per la richiesta di rimborso, ma la Corte non ha esaminato definitivamente la questione perché il motivo è risultato assorbito.

  • Art. 330, comma 1, c.p.c.

    La notificazione dell'impugnazione al difensore costituito in appello è la regola applicabile anche al processo tributario; tuttavia, la costituzione tempestiva della parte ha sanato l'eventuale nullità della notificazione eseguita personalmente al contribuente.

Massime di principio

  • Le pensioni privilegiate ordinarie sono normalmente soggette a IRPEF per il loro intero ammontare, comprese eventuali quote aggiuntive o maggiorazioni previste dalla legge.
  • L'esenzione fiscale non può essere estesa per analogia a trattamenti pensionistici non espressamente inclusi nelle norme di esenzione, che hanno natura eccezionale.
  • La possibile componente risarcitoria di una pensione privilegiata non ne modifica, ai fini fiscali, la natura di reddito derivante da prestazioni lavorative differite.
  • Per ottenere il rimborso di ritenute fiscali non basta dimostrare l'indebita applicazione della ritenuta: occorre anche rispettare i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.
  • Una notificazione processuale eventualmente viziata può essere sanata dalla costituzione tempestiva della parte destinataria, soprattutto quando questa abbia svolto compiute difese anche nel merito.
  • La disciplina delle pensioni di guerra e delle pensioni per invalidità da servizio militare di leva non si applica automaticamente alle pensioni privilegiate ordinarie.

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