Ordinanza n. 1253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 34/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 34/2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro l’aggiudicazione in favore di Water & Industrial Services Company S.p.A. – Società Benefit
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR aveva accolto la domanda cautelare di Calgeco s.r.l., ricorrente in primo grado, in relazione all’aggiudicazione disposta in favore di Water & Industrial Services Company S.p.A. – Società Benefit. Dal testo non emergono specifici motivi di censura articolati nell’appello; risulta tuttavia contestata la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare, con particolare riferimento al pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall’aggiudicazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta da Calgeco s.r.l. Il Collegio ha ritenuto insussistente il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall’aggiudicazione, anche considerando che l’udienza di merito davanti al TAR era già fissata per il 29 aprile 2026, a breve distanza dalla camera di consiglio del 2 aprile 2026. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali; la disposizione è richiamata quale base processuale dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, l’assenza di un pregiudizio imminente e irreparabile giustifica la riforma dell’ordinanza cautelare favorevole alla parte ricorrente e il rigetto della domanda cautelare.
- La prossimità dell’udienza di merito può escludere il periculum in mora quando consenta una definizione giudiziale della controversia in tempi ravvicinati, tali da non rendere necessario l’intervento cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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