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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3796/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena relativamente alle sentenze della Corte d'appello di Messina del 27/05/2019 e del 23/09/2020 (sentenze "b" e "c"). Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe verificato documentalmente la presenza del precedente ostativo (non acquisendo il fascicolo del giudizio anteriore) e che, pertanto, la revoca sarebbe illegittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la revoca operata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen. (introdotto dalla legge 26/03/2021, n.128) in combinato con l'art. 164, ultimo comma, cod. pen., perché la sospensione era stata concessa in presenza di una causa ostativa rappresentata da una precedente condanna (due anni di reclusione, sentenza Corte d'appello di Messina 23/03/2018, divenuta irrevocabile il 21/05/2019). Tale precedente risultava ignoto al giudice di primo grado al momento della concessione delle sospensioni (le sentenze impugnate erano divenute irrevocabili successivamente), e il giudice dell'esecuzione ha quindi potuto legittimamente revocare il beneficio. La Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza che impone al giudice che revoca di acquisire il fascicolo del giudizio antecedente per verificare la conoscenza documentalmente rilevante del precedente, ma ha confermato che la revoca in sede esecutiva è legittima quando la causa ostativa fosse ignota al giudice che aveva concesso il beneficio e non fosse stata oggetto di valutazione in sede d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    comma 1; comma 3 (introdotto dalla legge 26 marzo 2021, n.128)

    La sospensione condizionale della pena può essere revocata se concessa in violazione dei limiti di reiterabilità (art.164); il comma 3 introduce la fattispecie di revoca per violazione dei limiti di reiterabilità, applicabile sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, purché il precedente ostativo non fosse documentalmente noto al giudice che aveva concesso il beneficio.

  • art. 164 cod. pen.

    Stabilisce i limiti di reiterabilità che possono rendere incompatibile la concessione della sospensione condizionale della pena; la violazione di tali limiti costituisce causa ostativa alla concessione del beneficio.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente; disciplina altre ipotesi connesse alla concessione di benefici, ma la Corte non ha accolto l'argomento di violazione di questa norma nel caso concreto.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Consente la revoca della sospensione anche in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio antecedente per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena può essere revocata in sede esecutiva quando risulti che è stata concessa in presenza di una causa ostativa che il giudice che l'ha concessa non poteva conoscere documentalmente al momento della decisione.
  • Il giudice che decide sulla revoca deve, se necessario, acquisire d'ufficio il fascicolo del giudizio antecedente per verificare se il precedente ostativo fosse noto al giudice che aveva concesso il beneficio.
  • Se il precedente ostativo è divenuto irrevocabile dopo la pronuncia che ha concesso il beneficio, la revoca è legittima perché il primo giudice non poteva averne conoscenza documentalmente.
  • Questioni relative all'illegittima concessione del beneficio, quando suscettibili di impugnazione ordinaria, dovrebbero essere sollevate con i mezzi di impugnazione abituali; tuttavia la revoca in sede esecutiva resta possibile quando il vizio rilevante riguarda la conoscenza documentalmente inesistente del precedente.
  • La Corte d'appello (in sede di cognizione) non può revocare d'ufficio se la questione non è stata devoluta con l'impugnazione: l'accertamento della causa ostativa deve emergere dalla cognizione o essere oggetto di impugnazione del pubblico ministero.

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