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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43081/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la detrazione dalla pena complessiva in corso di esecuzione di un periodo di anni sei di reclusione per effetto del riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo di continuazione tra reati (istanza diretta al giudice dell'esecuzione). In sede di cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione degli artt. 666 e 657 c.p.p., sostenendo che la questione attiene all'esecuzione e che il giudice dell'esecuzione era competente a decidere perché la determinazione richiedeva valutazioni non meramente di calcolo; (2) errata applicazione degli artt. 78 e 80 c.p. e carenza di motivazione per l'omessa decisione sulla detrazione, poiché la pena del 1997 sarebbe concorrente e, dopo il cumulo ex art. 80, la pena complessiva determinata per la continuazione dovrebbe consentire la detrazione dei sei anni.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che si trattasse di questione diversa da quella della competenza a chiedere la detrazione al Pubblico ministero: l'ordinanza impugnata aveva distinto la competenza del giudice dell'esecuzione da quella del P.M. (richiamando precedenti anche su pene espiate all'estero) e il Collegio ha ritenuto applicabile il principio. Sul secondo motivo ha rilevato aspecificità e genericità: l'istanza e il ricorso non spiegavano puntualmente perché dovessero essere detratti anni sei, né hanno evidenziato la concreta base di calcolo tenuto conto dei detraimenti già effettuati nei vari provvedimenti di cumulo. Inoltre la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non produce automaticamente la detrazione integrale di periodi di pena; la detrazione è regolata dall'art. 657, comma 4, c.p.p., e richiede specifiche indicazioni. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato come presupposto formale per la validità di precedenti ordinanze; la Corte ha rilevato nullità di precedenti provvedimenti quando mancavano i requisiti previsti

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Il Pubblico ministero è organo dell'esecuzione incaricato di determinare la pena da eseguire; la competenza a trattare istanze di detrazione può spettare al P.M. quando la questione è di mera determinazione esecutiva, salvo che la questione richieda valutazioni più complesse

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'ordine di esecuzione della pena e la competenza del P.M. nell'esecuzione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola il riconoscimento del vincolo di continuazione in sede esecutiva; la Corte sottolinea che il riconoscimento della continuazione non determina automaticamente la detrazione integrale della pena risultante dal cumulo materiale

  • art. 657, comma 4 cod. proc. pen.

    Limita quali periodi possono essere computati ai fini della detrazione (solo custodia cautelare o pene espiate sine titulo dopo il reato), ostando a una detrazione automatica dell'intera differenza determinata dalla continuazione

  • art. 78 cod. pen.

    Regola il cumulo giuridico delle pene; la Corte ricorda che dopo il cumulo giuridico va valutata la pena da eseguire ma non sussiste automatismo nella detrazione derivante dalla continuazione riconosciuta in sede esecutiva

  • art. 80 cod. pen.

    Stabilisce la cumulabilità delle pene per reati diversi; richiamato dal ricorrente per sostenere la concorrenza della pena del 1997 con altra sentenza

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione all'opposizione in sede esecutiva, richiamata negli antecedenti processuali del caso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per l'addebito delle spese processuali

  • Sentenza Corte Costituzionale

    n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata ai fini della quantificazione equitativa della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La presentazione di una istanza di detrazione della pena in esecuzione richiede precisione: va indicato con chiarezza quale periodo si chiede di detrarre e con quali basi giuridiche e di fatto (provvedimenti di cumulo, detraimenti già effettuati, periodi di custodia, ecc.).
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) non comporta automaticamente l'imputazione diretta della differenza a pena da eseguire; la detrazione non è automatica e deve rispettare i limiti di computo previsti dall'art. 657, comma 4, c.p.p.
  • Quando la questione è una pura determinazione esecutiva (calcolo della pena da espiare), la competenza operativa per la rettifica o per l'esecuzione può spettare al Pubblico ministero; il giudice dell'esecuzione interviene se la questione richiede valutazioni giuridiche o istruttorie non meramente di calcolo.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici: la genericità o l'assenza di una chiara esposizione del quantum e della ragione della detrazione rende il ricorso inammissibile.
  • In caso di procedimenti complessi con plurimi provvedimenti di cumulo e detrazione, è necessario esporre la catena dei provvedimenti e mostrare in quale punto e per quale ragione il periodo domandato non è stato conteggiato, fornendo calcoli comparativi chiari.

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