Ordinanza n. 1719/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento prefettizio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, deducendo l’illegittimità del provvedimento amministrativo contestato in primo grado. Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, alla luce della recente giurisprudenza della Sezione sulla medesima fattispecie, richiamando in particolare l’ordinanza n. 199/2026, successiva all’ordinanza n. 68/2026 posta a fondamento della decisione del TAR. Quanto al periculum in mora, l’appellante ha dedotto, senza contestazione, di avere trovato un’occupazione a tempo indeterminato; inoltre, non risultavano elementi di pericolosità sociale a suo carico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata, in questa fase sommaria, sia sull’apparente fondatezza delle censure, in relazione alla giurisprudenza più recente della Sezione, sia sulla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. La Segreteria deve trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In caso di accoglimento della domanda cautelare, consente la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l’accoglimento della misura presuppone una valutazione sommaria dell’apprezzabile fondatezza dell’impugnazione e del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
- La sopravvenienza di una giurisprudenza della competente Sezione riferita alla medesima fattispecie può giustificare, in sede cautelare, il superamento dell’orientamento seguito dal giudice di primo grado e la riforma della relativa ordinanza.
- Nella valutazione del periculum in mora relativo a un provvedimento incidente sulla posizione amministrativa di uno straniero, assumono rilievo l’assenza di elementi di pericolosità sociale e l’inserimento lavorativo stabile, ove tali circostanze risultino dedotte e non contestate.
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