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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17505/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dirigente sanitaria biologa alle dipendenze di un istituto zooprofilattico pubblico dal 2009. La lavoratrice sosteneva di avere svolto, per un periodo ulteriore rispetto al proprio incarico formale, le funzioni proprie di responsabile di una struttura semplice denominata Laboratorio chimica degli alimenti, collocata nell'ambito della struttura complessa UOC Chimica. Chiedeva quindi il pagamento delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento funzionale, tra cui indennità di posizione e retribuzione di risultato, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance per non aver potuto documentare quell'incarico e per la conseguente preclusione ad altre selezioni interne o esterne, nonché la regolarizzazione contributiva. Il tribunale accoglieva in parte la domanda sulle differenze retributive e rigettava il resto; la corte d'appello confermava. L'ente ricorreva per cassazione con cinque motivi: eccepiva preliminarmente l'improcedibilità per mancato deposito della notifica della sentenza e il difetto di jus postulandi, ma tali eccezioni venivano respinte; nel merito deduceva (1) omesso esame di un documento ritenuto decisivo, sostenendo che si trattasse di una bozza priva di efficacia e non idonea a dimostrare la natura di struttura semplice del laboratorio; (2) violazione di norme organizzative del servizio sanitario e del CCNL, contestando la qualificazione del laboratorio come struttura semplice e sostenendo che la sentenza avesse in realtà riesaminato il materiale istruttorio; (3) violazione del CCNL e dell'art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata provata la prevalenza delle funzioni gestionali e l'effettivo svolgimento di mansioni superiori; (4) violazione delle norme su organizzazione aziendale sanitaria, sostenendo che mancasse il percorso normativo costitutivo della UOS e che l'atto aziendale non avesse individuato la struttura come dotata di autonomia gestionale; (5) violazione delle norme su prova e onere probatorio, contestando che lo svolgimento di mansioni superiori fosse stato desunto da documenti autoqualificatori della lavoratrice senza un sufficiente supporto probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, e ha ritenuto infondati gli ulteriori profili, osservando che entrambe le sentenze di merito avevano accertato, con valutazione conforme, che il Laboratorio chimica degli alimenti era una struttura semplice, che la lavoratrice ne era stata preposta/titolare e che la documentazione interna dell'ente era coerente con tale qualificazione; ha inoltre ribadito che il conferimento e la retribuzione dell'incarico dipendono dall'atto aziendale che individua le strutture dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna dell'ente alle spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della controricorrente su improcedibilità e difetto di jus postulandi, poi ha esaminato i cinque motivi del ricorso dell'ente. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio documentale e dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; ha ritenuto non decisivo il documento indicato nel primo motivo e ha escluso che fosse configurabile una violazione di legge, poiché la Corte territoriale aveva applicato correttamente la disciplina dell'organizzazione sanitaria e del CCNL. Il quarto motivo è stato respinto perché non riusciva a superare l'accertamento in fatto, già conforme nei due gradi di merito, circa l'operatività del laboratorio come unità operativa semplice e il concreto svolgimento da parte della lavoratrice delle relative funzioni. In conclusione, il ricorso è stato rigettato integralmente e l'ente ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    il mancato deposito di uno dei documenti richiesti può determinare improcedibilità, ma questa non sussiste quando il ricorso è notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 82 c.p.c.

    l'eccezione di difetto di jus postulandi è stata respinta perché riferita in modo non pertinente al legale rappresentante effettivo dell'ente ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per censurare la mancata valorizzazione di un documento, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    l'errore censurabile è quello di percezione su prove ritenute esistenti ma in realtà mai offerte; non è invece sindacabile la valutazione delle prove effettivamente acquisite.

  • art. 416 c.p.c.

    la censura che mira a una diversa lettura del materiale probatorio non integra una reale violazione della norma processuale.

  • art. 2697 c.c.

    il ricorrente non può invocare l'onere della prova per ottenere una rivalutazione del merito quando l'accertamento probatorio è già stato compiuto in modo coerente dai giudici di merito.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    l'atto aziendale individua le strutture dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale ed è elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per il relativo trattamento economico.

  • art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    la dirigenza sanitaria è in un ruolo unico con autonomia tecnico-professionale progressivamente ampliata; dopo cinque anni e con valutazione positiva possono essere attribuite anche funzioni di direzione di strutture semplici.

  • art. 15-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato come parte del quadro normativo che disciplina l'organizzazione e l'assetto degli incarichi dirigenziali sanitari.

  • art. 15-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato come parte del quadro normativo che disciplina l'organizzazione e l'assetto degli incarichi dirigenziali sanitari.

  • art. 15-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa implicano rapporto esclusivo e presuppongono una struttura organizzativa definita dall'atto aziendale.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato per ricondurre l'atto di macro-organizzazione che individua le strutture dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale.

  • art. 27 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa SSN

    gli incarichi dirigenziali sono tipizzati; la struttura semplice è un'articolazione interna dotata di autonomia e responsabilità di gestione, mentre la posizione dirigenziale non implica necessariamente responsabilità di struttura.

  • art. 26 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa SSN

    rinvia ai criteri di graduazione delle funzioni e di tipologia degli incarichi.

  • art. 50 CCNL 5 dicembre 1996

    stabilisce i criteri di massima per l'individuazione e la graduazione delle articolazioni aziendali rilevanti ai fini del conferimento degli incarichi.

Massime di principio

  • In materia di incarichi dirigenziali sanitari, il riconoscimento delle mansioni superiori e del correlato trattamento economico presuppone l'esistenza di una struttura organizzativa formalmente individuata dall'atto aziendale come dotata di autonomia gestionale o tecnico-professionale.
  • La censura per omesso esame di un documento è inammissibile quando, sotto l'apparente vizio motivazionale, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, salvo i ristretti casi di errore percettivo sulla prova o di omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'onere della prova non può essere invocato per ottenere una rivalutazione del merito quando i giudici di merito abbiano già desunto, in modo logico e coerente, la sussistenza della struttura e dello svolgimento delle relative funzioni da una pluralità di documenti convergenti.
  • Ai fini della retribuzione connessa a un incarico di struttura semplice, è decisivo l'inserimento della struttura nell'assetto organizzativo dell'ente e la prova, anche documentale, dell'effettivo svolgimento delle funzioni di direzione, non essendo sufficiente una mera contestazione astratta dell'assetto organizzativo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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