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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20879/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Catania, su richiesta del pubblico ministero, aveva revocato il beneficio della liberazione anticipata (concesso in precedenza per 23 semestri) ritenendo che il condannato fosse stato raggiunto da due successive sentenze di condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso commesse in periodi che ricadono durante e/o dopo l'esecuzione della pena (periodi indicati: luglio 2008 - ottobre 2009 e maggio 2012 - aprile 2015). Il Tribunale ha dedotto che tali nuove condanne dimostrano la mancata partecipazione all'opera di rieducazione e quindi la incompatibilità con il mantenimento del beneficio. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo che la decisione crea un automatismo tra commissione del reato e revoca del beneficio, in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 186/1995, e che manca motivazione specifica sul nesso tra i reati commessi e la mancata partecipazione all'attività rieducativa, soprattutto riguardo ai semestri più lontani nel tempo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata si sia limitata a richiamare l'art. 54 ord. pen., la sentenza della Corte costituzionale n. 186/1995, le nuove condanne e i relativi periodi, traendo in modo automatico la conclusione della mancata partecipazione all'opera di rieducazione dalle sole nuove condanne. Ciò equivale all'automatismo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo nella parte in cui l'originaria previsione normativa prevedeva la revoca automatica. Poiché l'ordinanza non contiene una motivazione concreta e specifica sul rapporto tra le condotte contestate e l'effettiva incompatibilità con il beneficio, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Norme richiamate

  • art. 54 ordinamento penitenziario

    La norma attribuisce il potere di revoca della liberazione anticipata, ma non può essere applicata in modo da determinare una revoca automatica in caso di nuova condanna: occorre valutare se la condotta accertata sia effettivamente incompatibile con il mantenimento del beneficio.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 23 maggio 1995

    sentenza n. 186 del 23 maggio 1995

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che prevedeva la revoca automatica della liberazione anticipata per condanna per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena; ha stabilito che la revoca è legittima solo se la condotta appare incompatibile con il mantenimento del beneficio e deve essere motivata di conseguenza.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la prospettazione dei motivi in appello/ricorso a quanto strettamente necessario; nel caso il ricorso si è svolto nei limiti richiesti e la Corte ha comunque valutato la carenza motivazionale dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La mera esistenza di nuove condanne successive alla concessione della liberazione anticipata non giustifica automaticamente la revoca del beneficio: è necessaria una valutazione motivata sulla effettiva incompatibilità della condotta con l'opera di rieducazione.
  • Quando il reato è commesso durante l'esecuzione della pena, il giudice deve valutare il nesso temporale e la gravità delle condotte rispetto al percorso rieducativo, fornendo motivazione specifica e non basandosi su presunzioni automatiche.
  • La decisione deve indicare concretamente in che modo le condotte accertate dimostrano la mancata partecipazione all'opera rieducativa o la persistente pericolosità sociale, con riguardo ai tempi e ai contenuti delle condotte stesse.
  • In caso di contestazioni relative a semestri di beneficio più lontani nel tempo, il giudice deve spiegare il rapporto causale o di coerenza tra quelle condotte e l'ipotesi di inidoneità del beneficiario a mantenere il vantaggio.
  • L'onere motivazionale ricade sul giudice che ordina la revoca: i provvedimenti di revoca privi di motivazione adeguata sono annullabili e devono essere riesaminati.

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