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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6904/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 163 R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e condannato a un mese di arresto per non essersi presentato entro un giorno al Commissariato di P.S. di Scampia, nonostante fosse destinatario di foglio di via obbligatorio emesso a Bologna il 28/08/2014, presentandosi invece il 26/09/2014. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 53 L. 24/11/1981, n. 689 per il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, censurando il rifiuto come basato su una mera presunzione collegata alle sue precarie condizioni economiche; (2) applicazione dell'art. 129 c.p.p. per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta tra la decisione impugnata e l'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di sostituzione non risultava formulata in primo grado e che, comunque, la valutazione della Corte territoriale è un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico: la Corte d'appello aveva motivato il diniego indicando gravi precedenti dell'imputato, la modalità del fatto (presentazione oltre un mese dopo il termine imposto senza giustificazione) e il negativo giudizio prognostico sulla sua osservanza delle prescrizioni. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e quindi inammissibile, ricordando che l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce il formarsi del valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), art. 163

    Norma che sanziona la fattispecie di contravvenzione contestata (inosservanza dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S.). La sentenza applica tale norma come base della condanna.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    Disciplina le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve. La Corte ha richiamato che l'accertamento delle condizioni per applicare la sanzione sostitutiva è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Regola la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ricordato che tale causa di non punibilità non può essere dichiarata in sede di cassazione quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché manca un valido rapporto di impugnazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. II, n. 13920 del 2015; Sez. I, n. 35849 del 2019; Sez. un. n. 32 del 22/11/2000 (De Luca, Rv 217266)

    Giurisprudenza richiamata per confermare che (i) la valutazione sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive è atto di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo motivazione manifestamente illogica e (ii) l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce la dichiarazione di cause di non punibilità in cassazione.

Massime di principio

  • La valutazione sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 L. n. 689/1981 è un accertamento di fatto: in Cassazione può essere censurata solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Il diniego della sostituzione della pena può essere fondato su elementi quali precedenti dell'imputato, modalità del fatto e comportamento post-fatto (es. ritardo ingiustificato nell'adempimento delle prescrizioni), non solo sulla condizione economica.
  • Le richieste di sostituzione della pena andrebbero formulate e documentate già nel giudizio di primo grado per evitare problemi processuali successivi.
  • L'eccezione di prescrizione o altre cause di estinzione del reato possono essere dichiarate in Cassazione solo se il ricorso è ammissibile e non manifestamente infondato; l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce la declaratoria ex art. 129 c.p.p.
  • Nel proporre ricorso per cassazione è essenziale che i motivi non siano manifestamente infondati, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile e ciò può comportare condanne alle spese e agli oneri (es. Cassa delle ammende).
  • La motivazione dei giudici di merito deve essere analitica: dedurre la manifesta illogicità richiede dimostrare contraddizioni o palese insufficienza della motivazione, non una mera divergenza di giudizio.

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