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Sentenza

Sentenza n. 19/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 463/2024 in data 23 maggio 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inesecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 463/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha chiesto di ordinare all'Amministrazione il compimento degli atti necessari all'esecuzione della pronuncia, mediante la restituzione delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione; ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'imposizione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo. Al ricorso erano state prodotte la sentenza e la certificazione del passaggio in giudicato in copie informatiche prive dell'asseverazione di conformità all'originale. Con ordinanza istruttoria la Sezione aveva assegnato un termine di dieci giorni per regolarizzare tali documenti, ma la ricorrente non vi ha provveduto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato l'art. 114, comma 2, c.p.a., secondo cui insieme al ricorso per ottemperanza deve essere depositata in copia autentica la decisione della cui esecuzione si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del passaggio in giudicato. Poiché la sentenza e il certificato di passaggio in giudicato erano stati depositati in mera copia informatica priva dell'asseverazione di conformità e la ricorrente non aveva provveduto alla regolarizzazione nel termine assegnato, mancava una condizione formale necessaria per la trattazione dell'azione. La mancata costituzione dell'Amministrazione ha escluso la necessità di una pronuncia sulle spese, dichiarate quindi non dovute.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Il deposito della decisione da eseguire e della prova del passaggio in giudicato in copia autentica costituisce un adempimento necessario per il giudizio di ottemperanza; il mancato perfezionamento della documentazione, nonostante il termine assegnato per la regolarizzazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, comprese le richieste di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora; nel caso concreto l'azione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la relativa richiesta non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare, ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il provvedimento di cui chiede l'esecuzione in copia autentica, insieme all'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
  • Il deposito della sentenza da eseguire e della certificazione del passaggio in giudicato in mera copia informatica priva dell'asseverazione di conformità non soddisfa l'onere documentale previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.
  • Quando il giudice assegna un termine per regolarizzare la documentazione depositata in forma non conforme e il ricorrente non vi provvede, il ricorso per ottemperanza è inammissibile e le domande di esecuzione, nomina del commissario ad acta e penalità di mora non possono essere esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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