Cassazione Penale, Sentenza n. 18522/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna sostenendo la violazione dell'art. 24 della L. 22 aprile 2005, n. 69 perché la Corte di appello non ha valutato né motivato l'opportunità di rinviare la consegna per consentire lo svolgimento in Italia del procedimento penale pendente (per fatti diversi) né ha previsto una clausola o meccanismo di ritrasferimento temporaneo in Italia, nonostante la Procura avesse segnalato nulla osta condizionato al ritrasferimento. È stato inoltre dedotto un ulteriore profilo relativo al residuo di pena da espiare in Italia (tre anni, tre mesi e ventotto giorni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata è carente nella motivazione circa l'opportunità di rinviare la consegna. Ha annullato la decisione della Corte di appello e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio sul punto, con l'indicazione di valutare anche il residuo di pena da scontare dal ricorrente. La questione della mancata previsione del ritrasferimento è assorbita dal primo motivo e dovrà essere riesaminata nel nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 24
L'art. 24 attribuisce alla corte d'appello la facoltà di disporre il rinvio della consegna per consentire che la persona sia sottoposta a procedimento penale in Italia o sconti una pena riferita a reati diversi. Tale facoltà è discrezionale ma richiede una valutazione motivata e comparativa delle esigenze processuali dei due ordinamenti; la motivazione deve considerare criteri quali gravità dei reati, data di consumazione, stato del procedimento, stato di restrizione della libertà, complessità dei procedimenti, fase/ grado del procedimento, eventuale sentenza passata in giudicato e entità della pena residua.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 20
Richiamato come fonte dei criteri di ponderazione da utilizzare nella valutazione di opportunità: l'art. 20 (nella cornice normativa della L. n. 69/2005) fornisce i parametri, richiedendo un apprezzamento globale e motivato da parte della corte d'appello quando valuta il rinvio della consegna.
Massime di principio
- Quando in Italia è pendente un procedimento per fatti diversi, il giudice può rinviare la consegna prevista da un mandato d'arresto europeo per consentire lo svolgimento del processo o l'espiazione della pena, ma questa è una valutazione discrezionale che richiede motivazione adeguata.
- La corte di merito deve comparare e motivare le esigenze processuali dei due ordinamenti: gravità dei reati, data dei fatti, stato e fase dei procedimenti, misura restrittiva in atto, complessità dei procedimenti, eventuali condanne definitive e ammontare della pena residua sono fattori rilevanti.
- La semplice indicazione della pendenza di un procedimento o di una richiesta della Procura non sostituisce una motivazione specifica: l'assenza di una valutazione comparativa e motivata può determinare l'annullamento della decisione di consegna.
- La previsione di un meccanismo di ritrasferimento temporaneo (clausola di ritrasferimento) è un elemento che, se richiesto o rilevante, deve essere esaminato e motivato dalla corte di appello; la sua omissione può essere oggetto di censura se non adeguatamente giustificata.
- Il calcolo e la valutazione del residuo di pena da scontare in Italia è un elemento concreto che deve essere considerato nella decisione sul rinvio della consegna.
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