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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18328/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, censure sulla ricostruzione del fatto, sulla valutazione del materiale probatorio, sulla configurabilità del reato, sul trattamento sanzionatorio, sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, c.p. e sulla confisca del denaro disposta in applicazione della normativa sugli stupefacenti. La Corte osserva che i motivi riproponevano questioni già dedotte in appello e miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative dei motivi di appello e rivolte a contestare ricostruzione del fatto e valutazione della prova, profili riservati al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto congrua e non illogica la motivazione sulla configurabilità del reato, sulla pena, sul diniego dell'art. 131-bis c.p., sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 4, c.p. e sulla confisca del denaro ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di affermazione di responsabilità in appello e confermata in sede di legittimità nei limiti del sindacato di cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizzi elementi fattuali, come l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, con motivazione non illogica né viziata in diritto.

  • art. 62, comma 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere negata in ragione delle caratteristiche concrete del fatto, se la motivazione del giudice di merito è congrua.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito, che deve applicare in modo non arbitrario i criteri legali di commisurazione e motivare adeguatamente.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    È legittima la confisca del denaro quando esso risulti nella disponibilità dell'imputato in misura sproporzionata rispetto alla situazione reddituale, sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a una nuova ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del compendio probatorio, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se fondato su elementi concretamente significativi della gravità del fatto, purché la motivazione sia logica e coerente.
  • L'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, c.p. può essere esclusa sulla base delle modalità e caratteristiche della condotta, se il giudice di merito espone una motivazione non arbitraria.
  • La confisca del denaro può essere disposta quando la disponibilità sia sproporzionata rispetto alla condizione reddituale dell'imputato, e tale apprezzamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione sul governo dei criteri dell'art. 133 c.p. sia mancante, apparente o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoConfisca

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