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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25242/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 491 c.p. (falsificazione di testamento olografo) per un documento pubblicato il 23/10/2015. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe ritenuto Reale l'unico beneficiario del testamento falso senza adeguata prova del suo concorso nella falsificazione; (ii) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. (rinuncia all'uso del testamento e presunto comportamento risarcitorio); (iii) ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena senza motivazione prognostica sul rischio di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul terzo motivo: ha annullato la parte della sentenza che ha negato la sospensione condizionale della pena e ha rimesso la decisione ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame sul punto, rilevando l'insufficienza della motivazione circa la prognosi negativa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: la condanna per il reato di falsificazione del testamento è stata confermata, così come il rigetto dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. (la Corte ha ritenuto che non vi sia stata riparazione integrale del danno prima del giudizio e che le condotte riparatorie non fossero adeguatamente specificate).

Norme richiamate

  • art. 491 cod. pen.

    Norma sulla falsificazione di atti pubblici o scritture private: la Corte ha ritenuto che il documento fosse falso e che il ricorrente avesse concorso nella falsificazione in qualità di mandante/ideatore, quindi la disposizione è stata applicata per affermare la responsabilità del ricorrente.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente il motivo di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha esaminato i motivi prospettati e ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi attinenti alla valutazione del fatto e delle prove, salvo la censura relativa alla mancanza di adeguata motivazione sul diniego della sospensione condizionale.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante relativa alla riparazione del danno e al ravvedimento operoso: la Corte ha distinto le due componenti (riparazione integrale del danno pre-giudizio e comportamenti riparatori) e ha escluso l'applicazione dell'attenuante perché non vi era stata riparazione integrale prima del giudizio e le condotte riparatorie non erano dimostrate in modo specifico.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle limitazioni della forma dei motivi in cassazione: il ricorso è stato formulato nei limiti consentiti e la Corte ha considerato i motivi entro tali limiti.

  • art. 620 cod. proc. civ.

    Norma sulla pubblicazione del testamento olografo: la Corte ha richiamato l'effetto della pubblicazione che rende il falso testamento idoneo a produrre effetti sui rapporti successori indipendentemente dall'uso successivo che se ne faccia, spiegando l'irrilevanza della mancata utilizzazione successiva ai fini della riduzione della lesione della fede pubblica.

  • artt. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge n. 176/2020 e art. 16 d.l. 228/2021

    Richiamati in relazione alla partecipazione del Pubblico Ministero alle conclusioni; non incidono sul merito della decisione ma sul procedimento (rilevata la richiesta di inammissibilità del ricorso da parte del P.M.).

Massime di principio

  • La valutazione dell'interesse o movente del beneficiario di un atto falso può rafforzare un quadro indiziario, ma non può da solo colmare lacune probatorie: la corte deve collegare logicamente gli indizi in modo coeso per fondare la condanna.
  • La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. richiede prova di riparazione integrale del danno prima del giudizio per la prima parte; la sola rinuncia a vantaggi derivanti dall'atto o dichiarazioni generiche delle parti offese non sono sufficienti.
  • Per ottenere la riduzione per ravvedimento operoso (seconda parte dell'art. 62 n.6) occorre allegare e provare specifiche condotte riparatorie; formulazioni generiche sono inidonee.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena deve essere motivato con riferimento a una prognosi negativa concreta e prospettica sulla persistenza della pericolosità: non è sufficiente una motivazione basata su precedenti indeterminati o su laconiche considerazioni sull'incensuratezza.
  • Chi concorre nella falsificazione come mandante o ideatore è punibile: la disposizione che tutela chi 'a nessun titolo è concorso nella falsità' non opera nei confronti di chi ha organizzato o commissionato il falso.
  • La pubblicazione di un testamento falso lo rende idoneo a produrre effetti giuridici nella successione indipendentemente dal fatto che poi venga effettivamente usato per avanzare pretese; ciò incide sulla valutazione della rilevanza del danno alla fede pubblica.
  • In sede di legittimità non è consentito riformare la valutazione probatoria del giudice di merito sostituendosi a quest'ultimo: sono ammissibili censure solo se la motivazione è carente, contraddittoria o illogica, o se manca la prognosi richiesta per misure come la sospensione condizionale.

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