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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 423/2020 del 14/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità doganale)

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale e il trattamento IVA di prodotti composti da cinque pagine cartonate con immagini e brevi citazioni; l'ultima pagina conteneva una scatola incorporata con dodici personaggi tridimensionali e uno scenario plastificato. I prodotti erano commercializzati come «gioco kit» e recavano le diciture «12 personaggi 3d per giocare» e «12 personaggi 3d e un fantastico scenario per giocare». La società sosteneva che dovessero essere classificati alla voce 4903 della nomenclatura combinata come libri di immagini per bambini, con esenzione dal dazio e IVA al 4%; l'Agenzia li aveva classificati alla voce 9503 come giocattoli, con dazio del 4,75% e IVA ordinaria, emettendo avviso di accertamento e atto di irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli atti, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 22 dicembre 2017, aveva accolto l'appello dell'Agenzia, applicando la regola generale 3, lettera c), della nomenclatura combinata. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza regionale per mancanza di motivazione; 2) violazione delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata e vizio motivazionale, anche in ragione di informazioni tariffarie vincolanti relative ad altri prodotti; 3) violazione della disciplina IVA interna e del D.M. 9 aprile 1993 per il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata; 4) ulteriore censura sulla disciplina IVA, con richiamo alle informazioni tariffarie relative ad altri prodotti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché la sentenza regionale conteneva una motivazione identificabile e il sindacato di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è limitato alle anomalie motivazionali che incidono sul minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il profilo motivazionale del secondo motivo: la società non aveva fornito elementi sufficienti per confrontare le caratteristiche tecniche dei prodotti e le informazioni tariffarie vincolanti relative ad altri prodotti producono effetti soltanto per il destinatario e per i prodotti cui si riferiscono; ha inoltre ritenuto non decisivi i fatti dedotti. Ha respinto il secondo motivo nel merito: la classificazione dipende dalle caratteristiche oggettive della merce e il prodotto, considerato nel suo insieme e anche alla luce della presentazione commerciale, era essenzialmente destinato al gioco; le pagine illustrate svolgevano funzione servente e non costituivano un libro di immagini ai sensi della voce 4903. Ha respinto il terzo motivo, escludendo il regime IVA agevolato: le pagine cartonate e i personaggi in miniatura costituivano componenti indissociabili di un bene unico funzionalmente destinato al gioco, da tassare secondo l'aliquota applicabile all'elemento principale, ossia quella ordinaria. Il quarto motivo è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate per la novità della questione. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è circoscritto alle anomalie che investono l'esistenza stessa della motivazione e risultano dal testo della decisione; non è sufficiente contestarne la mera insufficienza.

  • art. 12 Reg. CEE del Consiglio n. 2913/1992

    Sicchè le informazioni tariffarie, nei limiti temporali indicati, sono efficaci soltanto nei confronti di chi le abbia richieste e con riguardo ai prodotti che ne sono oggetto (Corte giust. 15 settembre 2005, causa C-495/03, Intermodal Transports e, nella giurisprudenza interna, fra varie, Cass. 27 marzo 2013, n. 7717).

    Le informazioni tariffarie vincolanti obbligano l'autorità doganale soltanto nei confronti del titolare e limitatamente alla classificazione dei prodotti cui si riferiscono, entro il periodo di efficacia previsto.

  • Regolamento CEE n. 2658/87

    Il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della nomenclatura combinata, alla luce delle note esplicative, le quali forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, pur non essendo vincolanti.

    La classificazione doganale va determinata principalmente sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, considerate secondo il testo della nomenclatura combinata e con il contributo interpretativo, non vincolante, delle note esplicative.

  • Regola generale 3, lettera c), della nomenclatura combinata

    A sostegno della decisione il giudice d’appello ha fatto leva sulla regola generale 3 e, specificamente, sul punto c) di essa, che prevede la classificazione della merce nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    Quando le voci tariffarie concorrenti sono entrambe validamente suscettibili di considerazione e non prevale un altro criterio di classificazione previsto dalla regola 3, la merce è classificata nella voce collocata per ultima in ordine numerico.

  • Voce 4903 della nomenclatura combinata

    Dunque, la classificazione come “album o libri d’immagini per bambini” postula che le immagini o le illustrazioni costituiscano la maggiore attrattiva, sicchè le immagini si atteggino come veicolo sostanziale di trasmissione del messaggio.

    La voce 4903 comprende i libri di immagini per bambini quando le illustrazioni rappresentano la principale attrattiva e il mezzo sostanziale di trasmissione del messaggio; non ricomprende un prodotto essenzialmente destinato al gioco.

  • Voce 9503 della nomenclatura combinata

    Le caratteristiche oggettive del prodotto, in definitiva, inducono a qualificarlo come giocattolo, in relazione al quale le pagine cartonate con brevi scritte e immagini svolgono mera funzione servente.

    Un prodotto le cui caratteristiche oggettive rivelano una destinazione essenziale al gioco va classificato come giocattolo; le componenti editoriali accessorie non determinano la classificazione come libro.

  • art. 74, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972

    Risulta quindi evidente l’inapplicabilità di questa disciplina speciale, in quanto la qualificazione del prodotto come bene complesso funzionalmente destinato al gioco non consente di qualificarlo come libro; nè consente di ravvisare nel sei personaggi in miniatura un supporto integrativo: non di supporto si tratta, bensì di elemento coessenziale del prodotto.

    Il regime IVA speciale per libri e pubblicazioni non si applica a un bene complesso funzionalmente destinato al gioco, quando i personaggi inclusi non sono supporti integrativi ma componenti coessenziali del prodotto.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 10

    Le esenzioni e le aliquote ridotte di cui al comma 1 devono essere conformi alla legislazione comunitaria e essere state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.

    Le esenzioni e le aliquote ridotte mantenute dagli Stati membri sono ammesse alle condizioni indicate dalla disciplina unionale, tra cui la conformità al diritto comunitario e la finalità di interesse sociale a favore dei consumatori finali.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 114, par. 1

    Gli Stati membri che, al 1 gennaio 1993, sono stati obbligati ad aumentare di più del 2% l’aliquota normale in vigore al 1 gennaio 1991 possono applicare un’aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto all’art. 99 alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all’allegato III (…).

    La disposizione consente agli Stati membri che soddisfano le condizioni temporali e quantitative indicate di applicare, per le categorie dell'allegato III, un'aliquota ridotta inferiore al minimo previsto.

  • Direttiva 2006/112/CE, allegato III, punto 6

    Sicchè, a partire dal 1 giugno 2009, data di entrata in vigore della Dir. n. 2009/47, l’allegato III, punto 6, della Dir. IVA è così formulato: “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità”.

    L'aliquota ridotta contemplata per la fornitura di libri riguarda i beni qualificabili come libri o pubblicazioni secondo la disciplina applicabile e non si estende, per il solo fatto di contenere pagine stampate, a un prodotto unitario essenzialmente destinato al gioco.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dal ricorrente un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La disposizione individua l'importo del contributo unificato assunto quale misura di riferimento per l'ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La classificazione doganale di una merce si determina in via principale sulla base delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, lette alla luce del testo della nomenclatura combinata; le note esplicative contribuiscono all'interpretazione delle voci, pur non essendo vincolanti.
  • La classificazione come album o libro di immagini per bambini presuppone che le immagini costituiscano la principale attrattiva e il veicolo sostanziale del messaggio. Un prodotto che, per struttura e caratteristiche, è essenzialmente destinato al gioco non rientra in tale voce anche se contiene pagine illustrate.
  • Le informazioni tariffarie vincolanti producono effetti soltanto nei confronti del soggetto titolare e con riguardo ai prodotti che ne sono oggetto; informazioni riferite a prodotti diversi non determinano la classificazione della merce controversa.
  • Quando pagine editoriali e oggetti ludici sono componenti indissociabili di un unico bene funzionalmente destinato al gioco, la disciplina IVA agevolata per i libri non si applica e il bene è assoggettato all'aliquota propria dell'elemento principale.
  • Per la denuncia in cassazione del vizio di motivazione non basta il difetto di sufficienza: occorre un'anomalia che incida sull'esistenza stessa della motivazione e risulti dal testo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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