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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07892/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha dedotto violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e una non corretta determinazione della pena. La Corte ha però ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, osservando che i giudici di merito avevano motivato il diniego delle attenuanti valorizzando la intensa capacità criminale desunta dai precedenti penali e ritenendo irrilevanti gli stati emotivi e passionali allegati dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di appello nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ritenendo sufficiente la motivazione del giudice di merito che aveva richiamato la capacità criminale dell'imputato e l'irrilevanza delle circostanze invocate dalla difesa. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono valutate dal giudice di merito sulla base di elementi ritenuti decisivi o rilevanti; il loro diniego è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivamente consentito.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire considerando gli elementi indicati dalla norma; la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando richiama i fattori ritenuti decisivi ai fini della commisurazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito una rivalutazione del merito della commisurazione della pena o del diniego delle attenuanti generiche se la motivazione del giudice di appello è logicamente coerente e ancorata a elementi rilevanti.
  • Ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque significativi; gli altri restano implicitamente disattesi.
  • I precedenti penali possono essere valorizzati come indice di una intensa capacità criminale e concorrere al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
  • Le dedotte condizioni emotive o passive dell'imputato, se ritenute non decisive dal giudice di merito, non impongono di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

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