Cassazione Penale, Ordinanza n. 35075/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 giugno 2025 della Corte d’appello di Potenza, contestando la ricostruzione probatoria sulla quale era stata fondata la configurabilità dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Le doglianze miravano a ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle dichiarazioni dei testimoni Risimini, Salluce e Teresa Dimitri, senza individuare specifici travisamenti di prove. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano valutato coerentemente e congiuntamente le dichiarazioni, ritenendo accertate le parole pronunciate dall’imputato e la possibilità che fossero udite dai presenti, in numero superiore a due.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure sollecitavano una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e non indicavano specifici travisamenti delle risultanze processuali. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva fondato coerentemente la decisione sulle dichiarazioni testimoniali, sulla prova delle parole pronunciate e sulla possibilità che fossero udite dai presenti. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non specifica ulteriori dettagli sulle spese o su eventuali somme dovute.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
attraverso una coerente e integrata valutazione delle dichiarazioni dei testi Risimini, Salluce e Teresa Dimitri sono coerentemente pervenuti, alla luce della verificata sussistenza del tenore delle parole proferite dal ricorrente ( riferite dal primo teste e non espressamente contraddette dal tenore delle altre escussioni, apprezzate perché utili a confermare il contesto rassegnato dall'operante ) nonché della incontestata possibilità che le stesse potessero essere udite dai presenti (certamente più di due persone) alla ritenuta configurabilità della resistenza e dell'oltraggio ex art 341 bis contestati nella specie
La decisione di merito, ritenuta coerente dalla Corte di cassazione, ha configurato la resistenza e l’oltraggio contestati sulla base delle parole attribuite all’imputato, delle dichiarazioni testimoniali valutate nel loro complesso e della possibilità che le parole fossero udite dai presenti.
art. 616 c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione delle fonti di prova o una rilettura alternativa delle risultanze processuali; le censure devono individuare specifici travisamenti delle prove valorizzate dai giudici di merito.
- La valutazione congiunta e coerente delle dichiarazioni testimoniali può fondare l’accertamento delle parole pronunciate e della loro udibilità da parte dei presenti, quando le doglianze non evidenzino specifici travisamenti delle risultanze processuali.
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