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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02185/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione. La sentenza del giudice del rinvio, che aveva escluso l'aggravante della premeditazione e rideterminato la pena in mitius, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa quale giudice del rinvio, che aveva escluso la circostanza aggravante della premeditazione e, per effetto di tale esclusione, aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura era già stata disattesa nella precedente sentenza rescindente, la quale aveva dichiarato inammissibile il motivo relativo alle attenuanti generiche proposto nel primo ricorso per cassazione e aveva disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del nuovo ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga una censura già definitivamente disattesa dalla precedente sentenza rescindente, quando il rinvio sia stato disposto solo su un diverso e circoscritto punto della decisione.
  • Nel giudizio di rinvio il devolutum è delimitato dal contenuto della sentenza rescindente: il ricorrente non può tornare a contestare capi o punti non devoluti o già coperti dal giudicato interno formatosi sulla decisione rescindente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La colpa nell'impugnazione può essere ravvisata quando l'inammissibilità del ricorso sia evidente alla luce del contenuto della precedente decisione e dei limiti del giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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