Cassazione Penale, Sentenza n. 31886/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che, nell'ambito dell'esecuzione, aveva riconosciuto la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. solamente sulla porzione di pena (anni 12 -> anni 10) relativa alla sentenza oggetto dell'istanza e non sulla pena complessiva (anni 20) risultante dall'unificazione per continuazione con tre precedenti sentenze irrevocabili. Faccilongo sosteneva che, per la natura unitaria del reato continuato e per la 'fictio iuris' della continuazione, la pluralità di condanne deve considerarsi come una sola condanna e la diminuzione di un sesto deve operare sugli effetti della continuazione e quindi sulla pena complessiva; richiamava l'analogia con il meccanismo di calcolo dello sconto per il rito abbreviato e deduceva violazione dell'art. 442 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio per cui il beneficio di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. presuppone la condizione processuale dell'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione e che tale condizione, in applicazione del principio 'tempus regit actum', è ravvisabile solo quando l'irrevocabilità è intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (30/12/2022), anche se la sentenza era stata pronunciata prima. Di conseguenza il giudice dell'esecuzione ha correttamente limitato la riduzione di 1/6 ai soli reati per i quali ricorreva la condizione (la sentenza più recente), escludendone l'estensione alle pene riferite a giudicati che erano divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore della novella. Il rigetto è stato motivato con richiamo a consolidata giurisprudenza della Cassazione e ai principi costituzionali richiamati dalla Corte costituzionale. In pratica: riduzione riconosciuta solo sulla porzione di pena per la quale ricorrevano i presupposti; ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
La Corte interpreta il comma 2-bis come meccanismo premiale applicabile solo se la condizione processuale della mancata impugnazione (irrevocabilità) si verifica in epoca successiva all'entrata in vigore della novella; l'effetto premiale è attribuito dal giudice dell'esecuzione e si applica ai soli reati per i quali ricorre la condizione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 24, comma 1, lett. c)
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p.; la Corte sottolinea che la norma persegue un effetto deflattivo e agisce secondo la logica sinallagmatica che lega la scelta processuale (non impugnare) all'ulteriore sconto di pena
art. 78 cod. pen.
Richiamato nel caso per il criterio moderatore che ha limitato la pena finale sotto il massimo legale (applicato dal giudice dell'esecuzione nella determinazione della pena complessiva)
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di verificare la sussistenza della continuazione tra condanne irrevocabili e di rideterminare la pena complessiva; la Corte ricorda che tale intervento non trasforma i giudicati separati in un unico processo
art. 676 e art. 667 cod. proc. pen.
Richiamati quale base procedurale per l'intervento del giudice dell'esecuzione nell'applicazione dell'art. 442 comma 2-bis
art. 133 e 133-bis cod. pen.
Indicatori dei criteri ordinari di determinazione della pena che il legislatore considera prima delle modificazioni ex lege previste dai meccanismi premiali
principio tempus regit actum
La Corte applica questo principio per stabilire che la condizione processuale (irrevocabilità per mancata impugnazione) va valutata alla data di entrata in vigore della norma di favore; pertanto la norma opera solo quando la condizione si sia verificata successivamente all'entrata in vigore
Massime di principio
- Il beneficio di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo se la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (principio tempus regit actum)
- La riduzione di 1/6 riguarda esclusivamente le condanne per le quali ricorre la condizione processuale richiesta (irreversibilità per mancata impugnazione dopo il 30/12/2022) e non può essere estesa, tramite la continuazione, a giudicati irrevocabili anteriori all'entrata in vigore della novella
- La continuazione tra più sentenze irrevocabili non omologa le situazioni processuali al punto da far valere benefici premiali di una sentenza anche sulle altre quando queste ultime non soddisfano il presupposto temporale richiesto dalla norma
- Se l'imputato ha proposto impugnazione solo per alcuni reati, la riduzione di 1/6 si applica esclusivamente alle pene relative ai reati non oggetto di gravame (sentenze non impugnate) e divenute irrevocabili nel periodo di vigenza della norma
- La distinzione tra riduzione per scelta del rito (art. 442 comma 2) e l'ulteriore riduzione per mancata impugnazione (comma 2-bis) è sostanziale: ciascun meccanismo premiale ha presupposti e campo di applicazione propri e non sono automaticamente cumulabili oltre i casi espressamente previsti
- In situazioni analoghe la strategia difensiva deve valutare i tempi di irrevocabilità delle sentenze: rinunciare all'impugnazione per ottenere il beneficio è efficace solo se la condizione processuale può essere comunque valutata alla data di entrata in vigore della norma
- Il giudice dell'esecuzione esercita poteri di rideterminazione della pena per continuazione ex art. 671 c.p.p., ma non può creare retroattivamente presupposti processuali (come la mancata impugnazione successiva alla novella) per estendere benefici a giudicati anteriori
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31843/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31845/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31846/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31850/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31851/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31852/2025 del 24/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →