Cassazione Civile, Ordinanza n. 21097/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Mod. Unico 2008 relativa all'anno d'imposta 2007, veniva iscritta a ruolo maggiore IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni, con emissione di cartella di pagamento. Il contribuente impugnava la cartella e la controversia giungeva in Cassazione dopo che la CTR aveva annullato l'atto ritenendo tardivo il controllo formale. L'Agenzia ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine per il controllo formale non fosse perentorio né previsto a pena di decadenza e che, comunque, la cartella fosse stata notificata tempestivamente entro il termine quadriennale previsto per la riscossione. Il contribuente resisteva eccependo anche l'inammissibilità del ricorso e il difetto di ius postulandi dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e di difetto di rappresentanza processuale dell'Agenzia. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la cartella di pagamento era stata notificata tempestivamente ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e che la tardività del controllo formale e della comunicazione dell'esito, non essendo prevista a pena di nullità, non poteva travolgere la cartella, tanto più perché la comunicazione degli esiti del controllo era autonomamente impugnabile e non era stata tempestivamente contestata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il controllo formale va effettuato entro il termine biennale previsto dalla norma, ma la violazione di tale termine non è indicata come causa di nullità della successiva cartella di pagamento
art. 25, comma 1, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la cartella di pagamento, nel caso di controllo formale, deve essere notificata entro il termine quadriennale decorrente dalla presentazione della dichiarazione; nel caso concreto la notifica è stata ritenuta tempestiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata come vizio di legittimità per violazione di legge
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente la sommaria esposizione dei fatti di causa
art. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
richiamato per affermare la rappresentanza ex lege dell'Agenzia delle Entrate da parte dell'Avvocatura dello Stato
art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato per escludere la necessità di una specifica procura dell'Avvocatura generale dello Stato
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo formale delle dichiarazioni, la violazione del termine previsto per l'espletamento del controllo non determina automaticamente la nullità della successiva cartella di pagamento, se la legge non prevede espressamente tale sanzione e se la cartella è stata tempestivamente notificata.
- L'atto con cui l'Amministrazione comunica l'esito del controllo formale e manifesta la pretesa tributaria è autonomamente impugnabile; la sua mancata impugnazione nei termini preclude di far valere i suoi vizi propri in sede di impugnazione degli atti successivi di riscossione.
- Ai fini della validità del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, la rappresentanza processuale dell'Avvocatura generale dello Stato discende ex lege e non richiede una specifica procura né l'indicazione nominativa del legale rappresentante dell'ente, se quest'ultimo è comunque identificabile.
- In presenza di una cartella tempestivamente notificata nei termini di legge, la tardività dell'attività istruttoria presupposta non consente, di per sé sola, di travolgere l'atto di riscossione in assenza di una espressa previsione di nullità.
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