Sentenza n. 406/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento a) della bozza di convenzione urbanistica da stipularsi in sede di Variante al PUA del Comparto “AT3/AT5”, trasmessa con nota del Servizio Urbanistica prot. 131695/2019 del 12.11.2019, nella parte in cui fissa al 31.12.2021 il termine finale di validità del PUA; b) della nota del Servizio Urbanistica prot. 150071/2019 del 17.12.2019, che ha assoggettato il PUA del Comparto “AT3/AT5” agli “Indirizzi generali” approvati con delibera n. 352/2019; c) della delibera di Giunta Comunale n. 352 del 14.11.2019, nella parte in cui approva gli “Indirizzi generali” applicabili ai PUA e loro Varianti sostanziali da approvarsi nel “periodo transitorio” di cui all'art. 4 L.R. 24/2017; d) di ogni altro atto presupposto, ad oggi non conosciuto. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti : per l'annullamento a) della nota del Dirigente Settore Territorio prot. 44928 del 2.4.2020, integrata con nota prot. 46167 del 7.4.2020, che ha respinto la richiesta di concessione di un termine di dieci anni decorrente dalla data di stipula della convenzione per l'attuazione del “PUA in Variante” del Comparto” AT3/AT5, ed ha assoggettato tale PUA ad un termine massimo di sei anni per l'integrale completamento degli interventi ai sensi della delibera di G.M. n. 352/2019; b) della nota del Responsabile del Procedimento prot. 54147 dell'8.5.2020, che ha trasmesso al Consorzio la bozza di convenzione del PUA in Variante del Comparto AT3/AT5; c) della bozza di convenzione trasmessa con la nota precedente, nella parte in cui assoggetta il PUA in Variante ai termini stabiliti con le note dirigenziali indicate sub a) e cioè negli articoli 7 co.3°, 8 co. 2°, 13 co. 1° e 17 co. 1°. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: per l'annullamento a) della delibera di Giunta Municipale n. 12 del 10.1.2021 di approvazione del PUA in Variante Essenziale dei Comparti AT3-AT5 nella parte in cui assoggetta il PUA e relativa convenzione al termine di sei anni previsto dalla D.G.C. n. 352/2019; b) dello schema di convenzione approvato con delibera di G.C. n. 12/2021, nella parte in cui recepisce il termine di sei anni di cui alla D.G.C. n. 352/2019 (art. 7, III comma §4; art. 8, II comma §4; art. 13, I comma; art. 17, I comma). e per l'annullamento o declaratoria di nullità o inefficacia c) della convenzione urbanistica stipulata con rogito a Notaio Porfiri rep. 15203 del 26.3.2021 nella parte in cui recepisce il termine di sei anni di cui alla D.G.C. n. 352/2019 (art. 7, III comma §4; art. 8, II comma §4; art. 13, I comma; art. 17, I comma). Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti: per l'annullamento a) della delibera di Giunta Municipale n. 12 del 10.1.2021 di approvazione del PUA in Variante Essenziale dei Comparti AT3-AT5; b) dello schema di convenzione approvato con delibera di G.C. n. 12/2021, nella parte in cui fissa i termini per la presentazione dei titoli e l'avvio dei lavori (art. 7, III comma, §1 e §3; art. 8, II comma, §1 e §3) e regola il potere di decadenza (art. 14). e per l'annullamento o declaratoria di nullità o inefficacia c) della convenzione urbanistica stipulata con rogito a Notaio Porfiri rep. 15203 del 26.3.2021, nella medesima parte contestata nello schema di convenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti comunali, schema e convenzione urbanistica relativi alla variante al PUA del comparto AT3/AT5, quanto ai termini di attuazione, alla decadenza automatica e alle clausole sui titoli edilizi, sull'avvio dei lavori e sull'edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (lottizzante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di terreni edificabili soggetti a pianificazione attuativa, ha contestato la disciplina comunale applicata alla variante al PUA del comparto AT3/AT5 durante il periodo transitorio previsto dalla L.R. 24/2017. In particolare, ha dedotto l'illegittimità del mantenimento della scadenza originaria del PUA, della fissazione di un termine inderogabile di sei anni per il completamento degli interventi e della decorrenza del termine dall'approvazione della variante anziché dalla stipula della convenzione. Con i terzi motivi aggiunti ha inoltre contestato le clausole convenzionali relative alla decadenza automatica del PUA in caso di mancato rispetto del termine finale, all'attuazione della quota ERP, ai termini rigidi per la presentazione dei titoli abilitativi e all'avvio dei lavori per le opere di urbanizzazione e per gli edifici privati, nonché all'esclusione delle proroghe. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, il difetto di interesse per effetto della sopravvenuta modifica dei termini, la tardività della produzione documentale e l'inammissibilità delle censure in ragione della sottoscrizione della convenzione senza riserve.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto al ricorso introduttivo e alla parte dei motivi aggiunti relativa ai termini di attuazione, perché lo ius superveniens e la delibera comunale del 2024 avevano modificato in senso satisfattivo i termini, incrementandoli da sei a nove anni e modificando anche il termine per la presentazione dei permessi di costruire. Ha dichiarato tardiva la documentazione depositata oltre il termine dell'art. 73 c.p.a., pur ritenendo la questione scarsamente rilevante ai fini decisori. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sulla sottoscrizione della convenzione, poiché il ricorrente aveva contestato preventivamente le clausole e si era riservato di adire il giudice. Quanto ai terzi motivi aggiunti, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione delle convenzioni urbanistiche. Ha accolto le censure sulle clausole convenzionali, dichiarandone la nullità parziale: la decadenza automatica del PUA per il mero mancato rispetto del termine finale è irragionevole e sproporzionata se prescinde dall'imputabilità del ritardo e dalla gravità della violazione; le clausole sull'ERP devono considerare i tempi di individuazione del soggetto attuatore e di rimborso dei costi di urbanizzazione; i termini per la presentazione dei titoli e l'avvio dei lavori non possono essere rigidamente fissati senza possibilità di adattamento a ritardi non imputabili al privato né possono escludere le proroghe consentite dalla normativa edilizia in caso di forza maggiore. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, commi 4 e 5, L.R. Emilia-Romagna 24/2017
nelle more del termine per l’adozione del PUG i Comuni possono continuare ad approvare i piani attuativi di esecuzione della precedente disciplina, anche in variante al piano generale; le convenzioni devono contenere «termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti allo scopo di assicurare l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi»
La disciplina transitoria consente l'approvazione dei piani attuativi secondo il sistema previgente, ma impone termini certi per l'avvio degli interventi; tali termini non possono tuttavia rendere l'attuazione dipendente da eventi estranei alla volontà del soggetto attuatore.
art. 10-septies D.L. 21/2022
È richiamato quale fonte sopravvenuta che ha modificato i termini di attuazione del PUA, contribuendo alla cessazione della materia del contendere sulle censure relative alla durata.
art. 73 c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie e dei documenti è perentorio; la documentazione depositata oltre il termine è stata dichiarata tardiva.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi e degli accordi tra pubbliche amministrazioni; il TAR lo applica alle convenzioni urbanistiche.
art. 11 l. 241/1990
Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3
Le convenzioni urbanistiche sono ricondotte al genus degli accordi amministrativi e, in ragione dei loro profili pubblicistici, le relative clausole sono sindacabili anche sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.
art. 1419 c.c.
La nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intera convenzione se non è provato che le parti non l'avrebbero conclusa senza la parte colpita da nullità.
art. 19, comma 3, L.R. Emilia-Romagna 15/2013
Il termine per l'inizio dei lavori previsto dal permesso di costruire è suscettibile di sospensione o proroga in presenza di cause di forza maggiore; una convenzione non può escludere tale facoltà.
Massime di principio
- Una clausola di convenzione urbanistica che preveda la decadenza automatica del piano attuativo per il mancato rispetto del termine finale è illegittima, per irragionevolezza e sproporzione, se opera senza verificare l'imputabilità del ritardo e l'entità della violazione, poiché l'attuazione del piano non può essere condizionata da eventi estranei alla volontà del soggetto attuatore.
- Le convenzioni urbanistiche, in quanto accordi amministrativi con profili pubblicistici, sono soggette al sindacato del giudice amministrativo anche sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità delle clausole che regolano l'esercizio del potere amministrativo.
- I termini convenzionali per la presentazione dei titoli abilitativi e per l'avvio dei lavori possono essere fissati per assicurare l'immediata attuazione del piano, ma devono consentire un adeguamento alle circostanze sopravvenute e ai ritardi non imputabili al soggetto attuatore.
- Una convenzione urbanistica non può escludere la sospensione o la proroga dei termini di inizio dei lavori quando la normativa edilizia consente tali rimedi in presenza di cause di forza maggiore.
- Quando una parte della convenzione urbanistica è nulla, la nullità resta limitata alle clausole invalide se non è dimostrato che i contraenti non avrebbero concluso la convenzione senza quelle clausole.
- Le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione delle convenzioni urbanistiche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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