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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3311/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova dichiarativa con riferimento al rifiuto dell'applicazione dell'art. 114 c.p. (attenuante per collaborazione/confessione), sostenendo che il ruolo dell'Ambra era marginale e non organizzativo nella fornitura dell'auto; (2) violazione per aver ritenuto operante la causa ostativa prevista dall'art. 114, comma 2 c.p. per effetto dell'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., pur non essendo tale aggravante espressamente contestata nel capo di imputazione; (3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rifiuto delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.), con l'affermazione che la confessione e la successiva dissociazione avrebbero dovuto incidere sulla valutazione della pericolosità sociale attuale e sulla concessione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado a 12 anni di reclusione e relative pene accessorie per omicidio e aggravanti (reati contestati: artt. 575, 577, comma 1 n.3, 416-bis.1, commi 1 e 3 c.p.). Sul primo motivo, la Cassazione ha ritenuto congrua e non travisata la valutazione delle dichiarazioni dell'imputato: Ambra era stato incaricato direttamente di trovare un'autovettura 'pulita', si procurò documenti falsi e agì come persona di fiducia del vertice del clan, pertanto il suo contributo non era marginale. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per la presenza della causa ostativa dell'art. 112 c.p. (partecipazione di almeno cinque persone), circostanza contestata in fatto nel capo A) dell'imputazione; non è necessario che l'aggravante sia espressamente qualificata con il numero di articolo. Sul terzo motivo, la Cassazione ha ritenuto logica e sufficiente la motivazione del diniego delle attenuanti generiche per la gravità del fatto, la premeditazione, i precedenti penali dell'imputato e l'insufficienza della sua collaborazione a giustificare le attenuanti generiche (la confessione poteva giustificare al più la dissociazione attuosa). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di omicidio; utilizzata come capo di imputazione principale per il fatto che ha cagionato la morte delle vittime.

  • art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Aggravante applicata in relazione a determinate circostanze del delitto (quanto alla specifica numerazione, è richiamata come aggravante contestata nel quadro fattuale).

  • art. 416-bis (e 416-bis.1, commi 1 e 3) cod. pen.

    Rilevante per l'aggravazione del fatto in quanto commesso al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso; la condotta è stata valutata alla luce della finalità di favorire il clan.

  • art. 114 cod. pen.

    Prevede un'attenuante per l'autore che collabori o confessi; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile nel caso concreto per la presenza della causa ostativa prevista dall'art. 112 e perché la confessione non era idonea, da sola, a giustificare le attenuanti generiche.

  • art. 112 cod. pen.

    Contiene circostanze aggravanti legate alla partecipazione di più persone; la Corte ha ritenuto operante la causa ostativa prevista da art. 114, comma 2 c.p., in quanto il fatto era stato commesso in concorso con altri (almeno cinque), circostanza indicata nel capo di imputazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Statuisce i motivi di ricorso per cassazione; i singoli lett. b), c), e) sono stati invocati dall'impugnante per vizio di motivazione e violazione di legge, ma la Corte ha rigettato tali censure ritenendo la motivazione congrua e non travisata.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Art. 62-bis riguardante la recidiva e aggravanti personali; art.133 i criteri per la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti/generiche. La Corte ha valutato la capacità a delinquere e i precedenti ai fini di escludere le attenuanti generiche.

  • norma su dissociazione attuosa (D.L. 13 maggio 1991, n.152, art.8 convertito)

    Riconosciuta come circostanza attenuante ad effetto speciale (dissociazione attuosa); la Corte ha ritenuto la confessione idonea per questa attenuante ma ha escluso l'utilizzo degli stessi elementi per concedere anche le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La confessione o collaborazione (anche se sincera) può essere valutata per riconoscere la dissociazione attuosa, ma non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: i criteri che giustificano ciascuna circostanza attenuante sono distinti e il giudice deve valutare separatamente la loro sussistenza.
  • Il compito svolto nell'organizzazione del reato (es. ricerca di un veicolo 'pulito', procurazione di documenti falsi, incarichi ricevuti dai vertici del clan) è idoneo a dimostrare un contributo non marginale: attività tecniche e finalizzate a ostacolare le indagini aggravano la posizione dell'agente e possono escludere attenuanti.
  • La causa ostativa prevista dall'art. 114, comma 2 c.p. opera quando il reato presenti caratteristiche indicate dall'art. 112 c.p. (quali la partecipazione di un numero rilevante di persone), anche se l'aggravante non è stata espressamente rubricata con il richiamo formale all'articolo; la contestazione in fatto di un concorso con altri può essere sufficiente.
  • In cassazione il sindacato sulla valutazione della prova di merito è limitato: la Corte controlla la correttezza dell'iter argomentativo e la mancanza di travisamento della prova, ma non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche in appello o in cassazione è utile indicare elementi concreti e favorevoli a sostegno (es. specifiche circostanze personali, completa collaborazione utile alle indagini non già fornita da altri): la mera richiesta generica o la ripetizione di affermazioni senza elementi nuovi difficilmente muta la decisione di merito.

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