Cassazione Penale, Sentenza n. 39668/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Papalia impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta in relazione ai delitti previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (norme in materia di stupefacenti). In Cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione e proponeva questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE. Tuttavia, con atto del 27/9/2024 (depositato il 2/10/2024) il ricorrente dichiarava rinunciare formalmente al ricorso, senza ulteriori indicazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia manifestata dal ricorrente. Ha applicato le conseguenze previste: condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, disponendo inoltre l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 rilevando l'assenza di elementi che permettano di ritenere la proposizione del ricorso priva di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Le norme sono l'oggetto del procedimento cautelare (reati in materia di stupefacenti) che hanno determinato la misura custodiale; la decisione sulla misura cautelare è stata oggetto dei gravami dichiarati inammissibili per rinuncia.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Il ricorrente aveva sollecitato questioni pregiudiziali comunitarie ai sensi di questa disposizione, ma la successiva rinuncia ha impedito alla Corte di esaminare tali questioni nel merito.
codice di procedura penale
Applicata per stabilire le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità: in particolare l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente.
disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti procedurali consequenziali alla sentenza.
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per valutare la possibile esenzione o attenuazione delle conseguenze della inammissibilità quando manca colpa nella determinazione della causa: nel caso concreto la Corte non ha ravvisato elementi utili a tale allegazione.
Massime di principio
- La rinuncia formale e depositata di un ricorso in Cassazione determina in genere l'inammissibilità dello stesso e impedisce l'esame di merito delle questioni dedotte.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente l'onere di pagare le spese processuali; l'art. 616 c.p.p. disciplina le conseguenze economiche a carico della parte soccombente o dell'inammissibile.
- La Corte può valutare, alla luce della giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n.186/2000), se la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di elementi probatori che dimostrino l'assenza di colpa, le sanzioni economiche vengono confermate.
- Sollecitare questioni pregiudiziali comunitarie (art. 267 TFUE) non impedisce la dichiarazione di inammissibilità se la parte successivamente rinuncia al ricorso; pertanto le eccezioni di diritto comunitario vanno formulate e sostenute finché il giudizio è vivo.
- In casi di misure cautelari detentive (es. per reati di droga ex DPR 309/1990) le impugnazioni devono essere seguite fino alla decisione per ottenere valutazioni sul merito; la rinuncia priva il giudice di poter riesaminare le ragioni della custodia cautelare.
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