Cassazione Penale, Ordinanza n. 30867/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bologna. L'imputato era stato ritenuto responsabile di detenzione e trasporto di una rilevante quantità di eroina, commessi durante un viaggio da Milano a Bologna il 2 maggio 2022 a bordo di un mezzo di trasporto pubblico. In appello era stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, in equivalenza con l'aggravante contestata ex art. 80 d.P.R. 309/1990, con pena finale di 4 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa. Il ricorso articolava tre censure: 1) erroneo riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) mancata prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, rispetto all'aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati, osservando che la sentenza impugnata aveva già logicamente valorizzato gli indici della consapevolezza del trasporto di ingente quantitativo di stupefacente, l'elevatissimo grado di purezza dell'eroina, l'ingente quantità della droga e la disponibilità al trasporto internazionale; inoltre, le dichiarazioni confessorie dell'imputato erano state ritenute inserite in un contesto di mero interesse a ottenere una già avvenuta riduzione del trattamento sanzionatorio. Le doglianze difensive sono state qualificate come mere rivalutazioni di merito, estranee al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice base per la condotta di detenzione e trasporto di stupefacenti contestata all'imputato
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
attenuante del fatto di lieve entità, riconosciuta in appello ma ritenuta non prevalente sull'aggravante
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
aggravante contestata e ritenuta sussistente in relazione alla rilevante quantità di stupefacente
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata ha già sorretto la decisione con argomentazioni logiche e coerenti.
- La contestazione dell'aggravante in materia di stupefacenti è infondata quando la motivazione di merito evidenzia elementi concreti che dimostrano la consapevolezza dell'imputato di trasportare una quantità ingente di droga.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito è carente o manifestamente illogica; non quando il giudice abbia valorizzato negativamente la quantità della sostanza, il grado di purezza e le modalità del trasporto.
- La prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità sull'aggravante in materia di stupefacenti non può essere imposta in cassazione se il giudice di merito ha spiegato, in modo non illogico, le ragioni dell'equivalenza o della mancata prevalenza.
- Le dichiarazioni confessorie dell'imputato possono essere legittimamente valutate come strumentali quando si inseriscono in un quadro probatorio già completo e appaiono finalizzate a ottenere un beneficio sanzionatorio già riconosciuto in parte.
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