Sentenza n. 5839/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (sezione prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive, inclusa un’abitazione unifamiliare realizzata in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di rimozione e ripristino. Con il primo motivo hanno sostenuto che alcune opere minori — manufatto adibito a rimessaggio, voliera e lastricato con pergolato — fossero anteriori all’imposizione del vincolo paesaggistico del 1969 e quindi suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica; hanno inoltre dedotto che il manufatto in muratura fosse la trasformazione di una preesistente tettoia. Hanno lamentato anche la possibilità di presentare istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 e l’incidenza del decreto “Salva Casa”. Con il secondo motivo, riferito all’edificio ad uso abitativo di circa 75 mq, pur non contestandone l’abusività e la collocazione in area vincolata, hanno dedotto la violazione del principio di proporzionalità, del diritto all’abitazione e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in ragione della risalenza dell’abuso — oltre trent’anni — e delle condizioni di salute della figlia dei ricorrenti, residente nell’immobile.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha dichiarato sostanzialmente venuto meno l’interesse all’esame delle censure relative al manufatto, alla voliera e al lastricato, poiché tali opere erano state spontaneamente demolite durante il giudizio. Quanto all’edificio abitativo, il Collegio ha confermato che l’ordine di demolizione è un provvedimento vincolato, conseguente all’accertamento dell’abusività dell’opera, e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione, neppure quando sia trascorso molto tempo dalla realizzazione dell’abuso. L’interesse pubblico alla repressione dell’illecito edilizio è infatti in re ipsa e il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile, trattandosi di abuso derivante da una condotta contra legem. Le condizioni personali e familiari, inclusa la situazione di salute della figlia residente, non incidono sulla legittimità dell’ordine demolitorio né impongono all’amministrazione di adottare una misura alternativa; possono rilevare soltanto nella fase esecutiva, imponendo, ove siano obiettivamente dimostrate condizioni fisiche e materiali particolarmente compromesse, l’adozione di cautele e modalità idonee a mitigare l’impatto dell’esecuzione. Il diritto all’abitazione non è assoluto e deve essere bilanciato con la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del corretto uso del territorio. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e delle delicate situazioni personali e familiari coinvolte.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione costituisce espressione di potere vincolato che l’amministrazione deve esercitare in presenza dell’accertata abusività dell’opera edilizia.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È richiamato dagli appellanti in relazione alla possibilità di presentare un’istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica; la sentenza non riconosce che tale possibilità incida sull’ordine demolitorio relativo all’edificio abitativo.
art. 136, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004
Individua il vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dagli abusi.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio non attribuisce un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo; le esigenze abitative possono rilevare nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione.
artt. 2 e 3 Cost.
Sono richiamati in relazione al diritto all’abitazione, che deve essere contemperato con la tutela dell’ordinato sviluppo del territorio, dell’ambiente e del paesaggio.
Adunanza Plenaria, sentenza n. 9/2017
L’ordine di demolizione è atto vincolato, fondato sulla sola constatazione dell’abusività dell’opera, e non necessita di una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione, nemmeno quando l’abuso risalga nel tempo.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è un provvedimento vincolato e consequenziale all’accertamento dell’abusività; l’amministrazione non dispone, in sede di adozione della misura repressiva, di una discrezionalità che consenta di scegliere una misura alternativa per ragioni di proporzionalità o di condizioni personali del destinatario.
- Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non rende necessaria una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione e non genera, di regola, un affidamento tutelabile, poiché l’illecito edilizio ha carattere permanente e l’interesse pubblico al ripristino è in re ipsa.
- Le condizioni di salute e le esigenze abitative del trasgressore o dei suoi familiari non incidono, di per sé, sulla legittimità dell’ordine demolitorio; possono rilevare nella fase esecutiva, nella quale l’amministrazione deve adottare cautele e modalità di esecuzione proporzionate quando siano obiettivamente dimostrate condizioni fisiche e materiali particolarmente compromesse.
- Il diritto all’abitazione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare non attribuiscono un diritto assoluto al mantenimento di un immobile abusivo e devono essere bilanciati con gli interessi pubblici alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e al corretto governo del territorio.
- La demolizione spontanea dell’opera abusiva durante il giudizio fa venir meno l’interesse concreto alla decisione sulle censure riferite a quella specifica opera, poiché viene meno l’oggetto materiale del provvedimento demolitorio.
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