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Sentenza

Sentenza n. 947/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 328/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 118/2024 dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.10.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero alla corresponsione in favore della parte ricorrente di un importo pari a sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti a termine.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento per reiterazione di contratti a termine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, chiedendo l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza civile non era stata eseguita prima della notificazione e dell'iscrizione a ruolo del ricorso. Nel corso del giudizio il Ministero ha effettuato il pagamento; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale. Non erano state richieste le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione a promuovere l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha dato integrale esecuzione alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato l'inottemperanza originaria e che il pagamento era intervenuto solo dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto sarebbero sussistiti i presupposti per accogliere la domanda di ottemperanza: giudicato civile, notificazione della sentenza al domicilio reale del Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue, nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudicato azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando quale parte abbia reso necessario il giudizio e quale sarebbe stato il suo probabile esito in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione per l'esecuzione di una sentenza civile, l'azione esecutiva presuppone, oltre al passaggio in giudicato e alla notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari non possono essere azionate in ottemperanza dalla parte vittoriosa, che non è legittimata a pretenderne il pagamento in proprio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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