Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2239/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 401/2025 del 07/05/2025 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202601006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e all’accredito di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, notificata al Ministero, con la quale l’amministrazione era stata condannata a emettere la Carta Docente e ad accreditarvi la somma spettante per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, rimasto inerte nonostante la notifica del titolo esecutivo. Il TAR ha preliminarmente verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, risultante da attestazione di segreteria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di emettere la Carta Docente e di accreditarvi 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, autorizzandolo a delegare un funzionario apicale, con ulteriori 60 giorni per assicurare l’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima dell’introduzione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi e rivalutazione, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    Gli interessi e la rivalutazione spettano dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione della prestazione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce il fondamento della regolazione delle spese processuali nel giudizio amministrativo.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta; la norma non è espressamente citata nel testo, ma l’azione è qualificata come giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, purché sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo.
  • Prima della proposizione di azioni esecutive o del giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertata l’inottemperanza a una sentenza esecutiva, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel dare esecuzione a una condanna giudiziale relativa a una prestazione amministrativa, l’amministrazione deve corrispondere anche gli interessi e la rivalutazione riconosciuti dal titolo, secondo il periodo e i criteri stabiliti nella sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.