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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Trento per presunti atti persecutori, nonché il relativo verbale di notifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona destinataria dell’ammonimento ha impugnato il provvedimento, chiedendone anche la sospensione cautelare, articolando quattro motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990 e dell’art. 13 c.p.a., lamentando che il verbale di notifica indicava erroneamente le autorità e il giudice cui proporre impugnazione, diversamente dal provvedimento di ammonimento, con conseguente asserita lesione del diritto di difesa. Con il secondo ha dedotto la violazione della partecipazione procedimentale e del diritto di accesso, sostenendo di non avere potuto visionare le videoriprese utilizzate nell’istruttoria. Con il terzo ha denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, sproporzione e illogicità manifesta, contrapponendo alla ricostruzione dell’amministrazione proprie deduzioni, tra cui l’asserita incompatibilità tra un intervento chirurgico e la presenza nei luoghi indicati dalla denunciante. Con il quarto ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, sostenendo di non avere potuto replicare alle integrazioni prodotte dalla richiedente l’ammonimento. La domanda di ammonimento era stata presentata in relazione a ripetuti appostamenti e osservazioni nei pressi dell’abitazione della denunciante, con conseguente stato di ansia e paura; la richiedente non aveva presentato querela.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso e posto a carico del ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Il primo motivo è stato respinto perché l’erronea indicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990, dell’autorità cui proporre ricorso costituisce mera irregolarità e non determina l’illegittimità dell’atto, soprattutto quando il provvedimento lesivo contiene le indicazioni corrette e non si è verificata alcuna decadenza o concreta lesione della difesa. Il secondo motivo è stato respinto poiché l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento, consentito la presentazione di memorie e dato riscontro all’istanza di accesso. Le videoriprese non erano state trasmesse via PEC per incompatibilità del formato, ma avrebbero potuto essere visionate presso gli uffici; il ricorrente non aveva dimostrato l’incidenza concreta della mancata visione sul diritto di difesa né attivato gli strumenti processuali di tutela dell’accesso. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nell’adozione dell’ammonimento, che ha funzione cautelare e preventiva, e non deve acquisire la prova piena del reato di atti persecutori: è sufficiente un quadro indiziario attendibile e idoneo a rendere plausibile la reiterazione di condotte persecutorie e l’insorgenza nella vittima di un grave e perdurante stato di ansia o paura. Nel caso concreto l’amministrazione aveva valutato gli elementi disponibili e motivato congruamente il provvedimento; le deduzioni difensive non fornivano prova contraria idonea. Non era necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione procedimentale, essendo sufficiente che dalla motivazione emergesse la considerazione complessiva delle difese. Le integrazioni dell’istanza non introducevano nuovi episodi o fatti autonomi, ma confermavano il quadro indiziario già noto e descrivevano le conseguenze personali delle condotte già contestate; pertanto non era necessaria una nuova comunicazione di avvio o un’ulteriore specificazione del contraddittorio. La causa è stata definita in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa informazione alle parti.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    La misura amministrativa dell’ammonimento non richiede l’accertamento pieno della responsabilità penale per il reato di atti persecutori; è sufficiente un quadro indiziario attendibile che renda plausibile la commissione di condotte persecutorie.

  • art. 8 D.L. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Costituisce la base normativa dell’ammonimento del Questore per condotte riconducibili agli atti persecutori.

  • l. 168/2023

    Richiamata nel testo quale fonte di integrazione e modifica della disciplina degli atti persecutori.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    L’erronea indicazione dell’autorità o dei mezzi di ricorso nell’atto costituisce, di regola, mera irregolarità e non causa di illegittimità, salvo una concreta lesione della difesa o la produzione di decadenze.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Nel procedimento di ammonimento il contraddittorio è soddisfatto dalla comunicazione di avvio, dalla conoscibilità dei fatti e degli atti essenziali e dalla possibilità di presentare memorie difensive.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L’accesso agli atti deve consentire la conoscenza degli elementi istruttori essenziali; la mancata trasmissione di un supporto per incompatibilità tecnica non equivale automaticamente a diniego, se l’amministrazione rende possibile la visione con modalità alternative.

  • art. 116 c.p.a.

    Il diniego o la limitazione dell’accesso possono essere contestati con il rito speciale sull’accesso; la mancata attivazione di tale tutela non determina automaticamente l’illegittimità dell’ammonimento.

  • art. 65 c.p.a.

    Può essere utilizzato, nel giudizio, per ottenere l’acquisizione o l’esibizione di elementi istruttori necessari, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica di ogni deduzione; è sufficiente una motivazione finale complessiva e logica, purché non fondata su elementi nuovi e non conoscibili.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    Il principio generale di non aggravamento del procedimento esclude la necessità di integrare la comunicazione di avvio quando gli elementi sopravvenuti confermano il quadro istruttorio già noto senza introdurre fatti nuovi.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il Tribunale non ha ravvisato una violazione procedimentale rilevante; la disposizione è stata ritenuta non invocabile nel caso concreto.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della causa in camera di consiglio con sentenza, previa comunicazione alle parti e in assenza di opposizioni.

Massime di principio

  • Nel procedimento di ammonimento del Questore per atti persecutori non è necessario accertare in modo pieno il reato previsto dall’art. 612-bis c.p.; è sufficiente un quadro indiziario attendibile, valutato secondo massime di esperienza, dal quale emerga la plausibilità di condotte persecutorie reiterate e l’esigenza preventiva di evitarne la reiterazione o l’aggravamento.
  • L’ammonimento del Questore ha natura cautelare e preventiva e rientra in un potere ampiamente discrezionale: il sindacato giurisdizionale può censurare il difetto di istruttoria o di motivazione, ma non sostituire la valutazione amministrativa con una diversa ricostruzione dei fatti in assenza di prova contraria concreta.
  • Nel procedimento di ammonimento il contraddittorio procedimentale è assicurato quando l’interessato riceve la comunicazione di avvio, conosce i fatti e gli elementi istruttori essenziali, può accedere agli atti e presenta memorie difensive; non è necessaria la confutazione analitica di ogni argomento difensivo se la motivazione finale dimostra una valutazione complessiva delle deduzioni.
  • La mancata trasmissione via PEC di videoriprese, dovuta a incompatibilità del formato, non equivale a diniego dell’accesso quando l’amministrazione renda possibile la visione mediante modalità alternative; l’illegittimità non può essere affermata senza la prova concreta dell’incidenza della mancata visione sul diritto di difesa.
  • Non è necessaria una nuova comunicazione di avvio del procedimento quando le integrazioni istruttorie sopravvenute si limitano a confermare il quadro indiziario già comunicato e non introducono nuovi episodi o fatti autonomi direttamente imputabili all’interessato.
  • L’erronea indicazione nell’atto amministrativo dell’autorità o dei mezzi di impugnazione costituisce mera irregolarità e non comporta l’illegittimità dell’atto se l’indicazione corretta risulta dal provvedimento lesivo e non si è verificata alcuna concreta decadenza o lesione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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