Sentenza n. 2765/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 914/2025, depositata e resa pubblica il 26.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.4507/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 914/2025, passata in giudicato, relativa all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione ad assegnargli la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 30 luglio 2025, risultava passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione e impone a quest'ultima di far conseguire concretamente al destinatario l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la definitività della sentenza, la notificazione in forma esecutiva presso la sede dell'amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza del ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola in una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto decorso tale termine prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzazione dei buoni elettronici della Carta del docente, cui la sentenza civile aveva subordinato l'utilizzo dei buoni da attribuire.
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato, quando riconosce a un dipendente pubblico un'utilità concreta a carico dell'amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti della pubblica amministrazione, che deve adottare gli atti e compiere le attività necessari a rendere effettiva quell'utilità.
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'inerzia dell'amministrazione per ordinare l'esecuzione del comando giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'istanza della parte e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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