Sentenza n. 66/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza del 24 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione oltre il termine previsto dalla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, chiedendo altresì l'ordine di provvedere entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la competenza a concludere il procedimento appartiene al Ministero dell'Istruzione, ora denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, e che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data del ricorso, il silenzio ministeriale è stato qualificato come silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato a esaminare la specifica posizione del ricorrente e a provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel riesame l'amministrazione dovrà considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione, valutare l'equipollenza del titolo e, se necessario, adottare misure compensative proporzionate. In caso di perdurante inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022
La disposizione giustifica il riferimento all'attuale denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016
l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, una volta presentata la documentazione completa, fonda l'accertamento del silenzio-inadempimento.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di fissare il termine entro il quale l'amministrazione deve provvedere.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
direttiva 2005/36/CE
Impone di valutare il titolo professionale estero secondo i criteri europei di riconoscimento delle qualifiche, considerando competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione.
direttiva 2013/55/UE
È la direttiva recepita dal d.lgs. 15/2016, richiamata quale fonte modificativa della disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Quando la documentazione richiesta è completa, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea deve concludersi entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007; decorso tale termine senza provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell'amministrazione competente.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'amministrazione deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando complessivamente durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
- L'amministrazione competente deve valutare l'equipollenza della formazione estera e, ove rilevi differenze, può adottare soltanto misure compensative opportune e proporzionate, secondo la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice deve ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a provvedere, per un ulteriore termine, in caso di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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