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Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 a un raggruppamento temporaneo di imprese, connessa esclusione del precedente aggiudicatario e scorrimento della graduatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 3 di una gara quinquennale per il servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, nonché, per quanto occorrente, l'esclusione del precedente aggiudicatario e il conseguente scorrimento della graduatoria. Ha dedotto la violazione del D.M. 29 gennaio 2021, Allegato 2, lett. b), n. 3, degli artt. 15 e 20 del disciplinare e dell'art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe aggiudicato il lotto al RTI senza riesaminare la conformità ai criteri ambientali minimi delle macchine offerte. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità, nonché elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026, illegittimo scorrimento automatico, violazione della par condicio, dell'autovincolo, dei principi di imparzialità e buon andamento e difetto di motivazione. L'ASUIT e il RTI controinteressato hanno eccepito, tra l'altro, la carenza di interesse, la tardività delle censure sui CAM e l'acquiescenza o mancata impugnazione degli atti tecnici precedenti. All'udienza camerale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza la qualificazione formale richiesta dall'art. 84 c.p.a.

La decisione

Il giudice ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa dal difensore, pur priva della qualificazione formale della rinuncia prevista dall'art. 84 c.p.a., è stata ritenuta idonea a manifestare sostanzialmente il venir meno dell'interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha tuttavia esaminato l'eccezione di carenza di interesse e l'ha ritenuta fondata: la ricorrente era originariamente quarta nel lotto 3 ed era divenuta terza dopo l'esclusione del precedente aggiudicatario; poiché aveva contestato soltanto l'aggiudicazione al RTI, senza censurare l'ammissione dell'operatore collocato al secondo posto, l'eventuale esclusione dell'aggiudicatario non le avrebbe procurato l'aggiudicazione né la stipula del contratto. Il ricorso sarebbe quindi stato inammissibile per carenza di interesse anche se non fosse divenuto improcedibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in applicazione della soccombenza virtuale, nella misura di 3.000 euro oltre accessori in favore di ASUIT e di ulteriori 3.000 euro oltre accessori in favore del RTI.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in esito alla camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti e in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 84 c.p.a.

    qualificazione formale richiesta per la rinuncia

    La dichiarazione resa in udienza non aveva la forma prescritta per la rinuncia, ma è stata comunque valutata come manifestazione sostanziale del venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale base della condanna alle spese in applicazione della soccombenza virtuale.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al contenzioso in materia di procedure di affidamento.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, anche quando la dichiarazione non integri una rinuncia formalmente qualificata ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
  • Nelle controversie sugli atti di gara, la terza classificata non ha interesse a impugnare soltanto l'ammissione o l'aggiudicazione in favore della prima classificata se non contesta anche la posizione dell'operatore collocato al secondo posto: l'eventuale esclusione dell'aggiudicatario determinerebbe infatti lo scorrimento a favore del secondo classificato, senza attribuire alla ricorrente un'utilità concreta e attuale.
  • Ai fini della verifica dell'interesse a ricorrere negli appalti, occorre individuare il vantaggio pratico conseguibile dall'annullamento impugnato; non è sufficiente un interesse meramente astratto alla rinnovazione della gara quando l'accoglimento delle censure non potrebbe condurre all'aggiudicazione o ad altra utilità concreta per il ricorrente.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può esaminare in via sintetica le questioni rilevanti ai fini della soccombenza virtuale e porre le spese a carico della parte che, sulla base dell'esito presumibile, sarebbe risultata soccombente.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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