Cassazione Civile, Sentenza n. 34420/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha prestato lavoro tramite una serie di contratti a tempo determinato presso la Cooperativa Il Bettolino, in servizio presso l'Ospedale Civile di Guastalla (USL Reggio Emilia) dal 01/07/2008 al 31/10/2016. Ha dedotto che i contratti a termine erano in realtà dissimulazione di un unico rapporto a tempo indeterminato e che la mancata proroga/ritiro dell'ultimo contratto doveva essere qualificata come licenziamento. In via principale chiedeva l'applicazione dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, in subordine la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine, e in ulteriore subordine la riassunzione ai sensi dell'art.20 del CCNL operai agricoli e florovivaisti. Nei confronti del committente (USL) chiedeva l'applicazione dell'art.29 d.lgs. n.276/03 o dell'art.1676 c.c. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile l'intero ricorso ritenendo che, trattandosi di mancato rinnovo di contratti a termine, non era configurabile l'impugnazione di un licenziamento soggetto ad art.18, e dunque il rito Fornero non era applicabile nella forma invocata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto infondati i motivi sostenuti: non si applica l'art.18 ai contratti a termine per i quali viene dedotto il mancato rinnovo (quindi la domanda principale era inammissibile); le domande alternative proposte dal ricorrente avevano fatti costitutivi diversi (accertamento di illegittimità dei contratti a termine, azione verso il committente) e pertanto non potevano essere trattate con il rito speciale Fornero in assenza della stessa tutela reale ex art.18; non è applicabile la conversione del rito richiesta ex art.4 d.lgs.150/11; non sussisteva violazione dell'art.111 Cost. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio e fissato importi per esborsi e compensi professionali, oltre agli oneri processuali previsti.
Norme richiamate
Legge 92/2012 (art.1, co.48 e co.51)
Rinvio al cosiddetto rito Fornero; la Corte interpreta che le norme consentono il procedimento speciale solo per controversie finalizzate all'applicazione dell'art.18 SL e, se le domande alternative non sono fondate sugli identici fatti costitutivi che conducano all'applicazione dell'art.18, esse non possono essere trattate con quel rito
Codice di procedura civile (art.125 c.p.c.)
Norma che disciplina il rito del lavoro; utilizzata in combinazione con la riforma Fornero per valutare l'ammissibilità del rito speciale
Art.18 Statuto dei Lavoratori (art.18 S.L.)
La Corte sostiene che l'art.18 non è applicabile ai casi di mancato rinnovo di contratti a termine (non essendo impugnabile come licenziamento) e quindi le domande fondate su tale mancato rinnovo non possono essere trattate con la tutela reale prevista dall'art.18
D.Lgs. 276/2003 (art.29)
Norma richiamata quale possibile responsabilità del committente; la Corte osserva che tale domanda è fondata su diverso fatto costitutivo rispetto alla domanda volta all'applicazione dell'art.18 e dunque non è trattabile nel rito Fornero
Codice civile (art.1676 c.c.)
Richiamato come base di azione verso il committente; la Corte rileva che la pretesa ex art.1676 ha diverso oggetto e fatto costitutivo rispetto alla richiesta di tutela ex art.18
D.Lgs. 150/2011 (art.4)
Il ricorrente invocava la conversione del rito in presenza di un errore di rito; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.4 in quanto il rito Fornero è già norma speciale e non consente la conversione quando le domande non sono fondate sugli identici fatti costitutivi miranti all'art.18
Costituzione (art.111)
Invocata dal ricorrente per presunta violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata conversione del rito; la Corte ha escluso la violazione, rilevando che il ricorrente poteva promuovere l'azione ordinaria per la nullità dei contratti a termine
Codice di procedura civile (artt.426 e 427 c.p.c.)
Richiamati in tema di passaggio tra riti; la Corte osserva che la disciplina di tali articoli non si applica al rito Fornero per l'interpretazione restrittiva della novella
Codice di procedura civile (art.360 c.p.c.)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare le doglianze dedotte dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione)
D.P.R. 115/2002 (art.13, comma 1 quater) e L. 24/12/2012 n.228
Richiamata in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo nel giudizio di legittimità; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento
Massime di principio
- La mancata proroga o il mancato rinnovo di un contratto a termine non è equiparabile, di per sé, a un licenziamento impugnabile con l'art.18: per invocare la tutela reale ex art.18 occorrono fatti costitutivi compatibili con l'impugnazione di un licenziamento
- Se si propone domanda con il rito Fornero (L.92/2012) è necessario che le domande alternative siano fondate sugli identici fatti costitutivi e conducano all'applicazione della medesima tutela reale; altrimenti tali domande possono essere dichiarate inammissibili nel rito speciale
- La conversione automatica del rito (da speciale a ordinario) non è obbligatoria quando il rito speciale è applicato in modo improprio, salvo che la legge speciale lo preveda espressamente; le norme generali sul passaggio tra riti non prevalgono sulla disciplina speciale
- In presenza di contratti a termine contestati per nullità o dissimulazione di rapporti a tempo indeterminato, è opportuno valutare sin dall'inizio quale sia il rito processuale più adeguato: azione ordinaria per accertamento della nullità o procedimento speciale solo se realmente configurabile la tutela ex art.18
- Se si intende agire anche contro terzi (committente) con domande diverse, considerare di promuovere azioni separate o cumulare domande solo quando siano effettivamente fondate sugli stessi fatti costitutivi rilevanti per la tutela invocata
- Il diritto di difesa non è compromesso dall'interpretazione restrittiva del rito speciale: il lavoratore ha la possibilità di esperire l'azione ordinaria per far valere la nullità o la dissimulazione dei contratti a termine
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