Cassazione Civile, Sentenza n. 34419/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di condanna di Telecom al pagamento delle retribuzioni non percepite nel periodo marzo 2012 - gennaio 2014 in conseguenza della declaratoria di nullità della cessione di ramo d'azienda da Telecom a Telepost. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che Telecom fosse inadempiente e che la mora credendi imponesse l'obbligo retributivo, escludendo rilevanza alla prosecuzione del rapporto con Telepost, al pensionamento del Ciolfitto e ritenendo l'indennità di mobilità percepita come assistenziale (non configurabile come "aliunde perceptum"). Telecom ha impugnato deducendo, in sintesi, che la risoluzione/cessazione del rapporto con Telepost (e il pensionamento) estingueva l'obbligo vs Telecom e che gli importi percepiti da Telepost dovessero essere computati come aliunde perceptum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Telecom. Ha confermato il principio secondo cui, se è dichiarata nulla la cessione di ramo d'azienda, le retribuzioni corrisposte dal cessionario non estinguono l'obbligazione retributiva gravante sul cedente; le transazioni o risoluzioni intervenute tra lavoratore e cessionario sono "res inter alios acta" e non incidono sulla responsabilità del cedente; l'indennità di mobilità ha natura assistenziale e non è computabile come aliunde perceptum. Per il mutamento giurisprudenziale intervenuto dopo il deposito del ricorso, la Corte ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
Norma sulla successione nel rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda; la Corte interpreta che, se la cessione è dichiarata nulla, l'obbligo retributivo gravante sul cedente non si estingue per le retribuzioni corrisposte dal cessionario.
art. 2126 cod. civ.
Richiamato insieme all'art. 2112 per riconoscere la prosecuzione di fatto del rapporto con il cessionario e per inquadrare la responsabilità del cedente in caso di cessione nulla.
L. n.153/1969, art. 22, co.1 lett. c)
Di riferimento rispetto alla natura dell'indennità di mobilità; la Corte ha ritenuto che l'indennità percepita abbia natura assistenziale e non costituisca aliunde perceptum detraibile dal credito retributivo.
d.lgs. n.503/1992, art. 10, co.6
Richiamato nella doglianza di Telecom in relazione alla disciplina delle prestazioni assistenziali; la Corte conferma la natura assistenziale degli importi in contestazione.
artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453, 1463 cod. civ.
Articoli del codice civile relativi all'adempimento, inadempimento, risarcimento e rimedi contrattuali evocati dalla ricorrente per sostenere l'estinzione dell'obbligo; la Corte giudica infondata l'argomentazione che faccia valere effetti estintivi dei pagamenti o della transazione tra lavoratore e cessionario nei confronti del cedente.
D.L. 28/10/2020 n.137, art. 23, co. 8-bis
Norma processuale richiamata in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; rilevanza procedurale.
d.P.R. n.115/2002, art.13, co.1 quater
Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Se la cessione di ramo d'azienda è dichiarata nulla, le retribuzioni corrisposte dal cessionario non estinguono automaticamente l'obbligo retributivo del cedente: il cedente può essere chiamato a corrispondere la retribuzione dovuta al lavoratore senza detrarre quanto questi abbia percepito dal cessionario.
- Gli accordi/transazioni tra lavoratore e cessionario (risoluzioni, incentivi all'esodo) sono res inter alios acta e non vincolano né estinguono i rapporti di diritto con il cedente quando la cessione è nulla.
- Le somme di natura assistenziale (es. indennità di mobilità) non vanno normalmente computate come "aliunde perceptum" ai fini di riduzione del credito retributivo nei confronti del cedente.
- La cessazione o il pensionamento intervenuti nel rapporto con il cessionario non necessariamente estinguono diritti verso il cedente se la cessione è stata annullata giudizialmente.
- In presenza di mutamenti della giurisprudenza intervenuti dopo il deposito del ricorso di legittimità, la Corte può compensare le spese di lite.
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