Cassazione Civile, Sentenza n. 34424/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole alla Curatela, la quale aveva accolto l'opposizione avverso una cartella esattoriale per contributi INPS relativi al periodo 2004-2006 (esercizio provvisorio). Equitalia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 111 della legge fallimentare (anche con riferimento all'art. 150 del d.lgs. n. 5/2006) sostenendo che i "crediti prededucibili" maturati durante l'esercizio provvisorio non sarebbero soggetti al divieto di azioni esecutive individuali e che quindi la cartella esattoriale e l'azione esecutiva sarebbero legittime. In cassazione ha contestato la statuizione dei giudici di merito su tale punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione relativa alla impossibilità di azioni esecutive individuali sui crediti prededucibili risultava già formatasi in giudicato interno (non era stata dedotta in appello dalla ricorrente) e dunque non poteva essere rilanciata in cassazione. Va osservato che i giudici di merito avevano comunque ribadito il principio, condiviso dal primo giudice, secondo cui anche i crediti prededucibili devono essere fatti valere mediante domanda di ammissione al passivo ex artt. 92 ss. l.f., non essendo ammesse azioni esecutive individuali. La Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di cassazione in favore della Curatela per complessivi € 12.200,00 (di cui € 12.000,00 compensi), oltre spese generali e accessori di legge, e ha dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 51, legge fallimentare (I. fall.)
I giudici di merito e il primo giudice hanno ritenuto che, nel regime anteriore alla modifica del 2006, sussisteva il divieto di intraprendere azioni esecutive individuali anche per i crediti prededucibili; nella decisione di cassazione tale questione è stata però rimessa al giudicato interno e non riesaminata nel merito.
art. 111, n.1, legge fallimentare (I. fall.)
L'art. 111 n.1 identifica i crediti prededucibili; i giudici di merito hanno considerato tali crediti assoggettati alla procedura concorsuale e all'ammissione al passivo, con divieto di esecuzione individuale.
art. 150, d.lgs. n. 5/2006
Riferimento alla norma che ha modificato l'art. 51 e alla relativa applicazione temporale; la ricorrente richiamava la modifica per sostenere diversa disciplina, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per questioni di giudicato interno.
artt. 92 e ss., legge fallimentare (I. fall.)
I giudici hanno richiamato l'iter procedurale previsto per la formazione del passivo (domanda di ammissione) come la via corretta per far valere anche i crediti iscritti a ruolo, escludendo azioni individuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per dare atto dell'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dalla parte ricorrente.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (convertito, richiamato nel procedimento)
Riferimento procedurale relativo al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero; non inciso sul merito della controversia.
Massime di principio
- In cassazione possono essere esaminate solo le questioni che siano state effettivamente dedotte nel giudizio di appello: questioni che sono divenute oggetto di giudicato interno in primo grado e che non sono state riproposte in appello non possono essere rilanciate davanti alla Corte di legittimità.
- Quando in primo grado si decide che determinati crediti (es. i c.d. crediti prededucibili maturati durante l'esercizio provvisorio) debbano essere fatti valere mediante la procedura concorsuale (domanda di ammissione al passivo), tale statuizione diventa vincolante se non impugnata in appello.
- La mera reiterazione in sede di appello o la riproposizione 'ad abundantiam' di argomentazioni già decise non supplisce all'obbligo di formulare specifici motivi di gravame; ciò può portare all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La presentazione di ruolo e l'emissione della cartella esattoriale non escludono la possibilità per il debitore (o per la curatela) di opporsi, né garantiscono automaticamente che l'azione esecutiva individuale sia lecita quando la legge fallimentare impone la procedura concorsuale.
- In caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento di contributi aggiuntivi (art. 13 d.P.R. 115/2002).
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