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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5984/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perre impugnava il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua istanza di revoca della sorveglianza speciale, misura applicata con decreto del Tribunale l'8/2/2016 per 5 anni. I motivi principali del ricorso contestavano: (1) violazione del principio della domanda perché il Tribunale avrebbe pronunciato la decisione sulla base dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011 anziché sull'art. 11, comma 2, e valutazione errata/insufficiente dell'attualità della pericolosità sociale; (2) mancata valutazione della cessazione dell'attualità della pericolosità sociale, considerato che il delitto associativo ascritto risaliva al 2014, l'assenza di ulteriori condanne o procedimenti pendenti, la condotta carceraria positiva, l'attività lavorativa stagionale, l'intenzione di trasferirsi per lavoro e la sporadica frequentazione di un cugino coinvolto nell'operazione "Marine". Sosteneva dunque che la Corte territoriale non si fosse confrontata adeguatamente con le allegazioni difensive e non avesse operato il necessario, stringente vaglio sull'evoluzione della personalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il rigetto della revoca, evidenziando che la difesa aveva già proposto due precedenti istanze di revoca, entrambe respinte (l'ultima in data 16/12/2022), e che la nuova richiesta non apportava elementi di novità tali da modificare il giudizio di qualificata pericolosità sociale. La Corte di merito ha svolto una valutazione complessiva degli elementi forniti dalla difesa e ha altresì esaminato la fattispecie prevista dall'art. 14, comma 2-ter, senza rinvenire i presupposti per la revoca. La Suprema Corte ha inoltre ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e che, nella fattispecie, non sussisteva motivazione inesistente o meramente apparente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Disciplina la revoca della misura di prevenzione quando vengano meno o si modifichino le cause che l'hanno determinata; richiede valutazione complessiva dell'assenza di pregiudizi successivi e dell'evoluzione della condotta e personalità.

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011

    Prevede la valutazione della persistenza della pericolosità sociale nel caso di sospensione della misura per esecuzione di pena; la Corte ha esaminato anche questa ipotesi e non ha ravvisato i presupposti per la revoca.

  • art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamata in relazione al sindacato di legittimità sul provvedimento dell'appello: la cassazione è ammessa per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Riferimento normativo storico che assiste la limitazione del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione, richiamato insieme alle norme successive.

  • artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norme che oggi disciplinano i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione nelle materie di prevenzione (consentendo il controllo solo per violazione di legge).

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare violazioni di legge nella motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferito al reato di droga ascritto al ricorrente (fattispecie materiale che aveva contribuito all'applicazione della misura); la Corte ha considerato rilevante la gravità e la datazione dei fatti nel complesso valutativo.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'assenza di nuove iscrizioni di reato; la mancanza di nuovi fatti negativi è un elemento rilevante ma non esclusivo nella valutazione complessiva.

  • art. 61, comma 6, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile non imputabile a colpa grave della parte.

Massime di principio

  • La revoca di una misura di prevenzione richiede elementi nuovi e concreti che dimostrino la cessazione o la modifica delle cause che l'hanno determinata; semplici promesse di lavoro o dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
  • Se il richiedente ha presentato istanze analoghe recentemente respinte, il nuovo ricorso deve apportare fatti o prove realmente nuovi: l'assenza di novità giustifica il rigetto.
  • La valutazione del giudice è complessiva: si considerano condanne/atti successivi, condotta complessiva della persona (anche durante la detenzione), rapporti sociali e segnalazioni delle autorità di pubblica sicurezza; nessun elemento singolo è decisivo di per sé.
  • La mera, episodica frequentazione di soggetti indagati o coinvolti in procedimenti non vale automaticamente a dimostrare la persistenza della pericolosità sociale, ma può essere valutata nel contesto complessivo.
  • In materia di misure di prevenzione il controllo in Cassazione è limitato a questioni di legge (motivazione insufficiente o violazione di norme); la Corte di legittimità non rivede liberamente la valutazione di fatto del merito.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda se il ricorso è dichiarato inammissibile; è pertanto opportuno presentare elementi nuovi e documentati prima di reiterare istanze.

Testo integrale

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