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Sentenza

Sentenza n. 143/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 1340 dell’11 marzo 2025 del Servizio Valutazioni ambientali- Fitosanitario della Regione Molise, avente ad oggetto la “istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art.27 bis del d.lgs.152/2006, relativa al progetto di ‘un nuovo impianto agro-fotovoltaico con tracker per la produzione di energia elettrica, sito nell’area agricola del comune di Termoli (CB)in loc.tà «Vallone Cupo» alfg.23 particelle 73-95-214, avente potenza nominale pari a 5937 kw e potenza di immissione pari a 5000 kw, comprensivo di impianto di accumulo elettrochimico da ubicare nell'area di impianto delle opere di rete per la connessione ricadenti nei comuni di Termoli e Guglionesi (CB)… PROVVEDIMENTO DI VIA NEGATIVO E DINIEGO DI PAUR ”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, inclusi: i) tutti i verbali della conferenza di servizi e, in particolare, il verbale del 10 aprile 2024, il verbale del 10 dicembre 2024, nonché il verbale del 27 febbraio 2025; ii) il parere del Ministero della Cultura – Sopraintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise acquisito al protocollo regionale n. 172211 del 16 dicembre 2024; iii) le controdeduzioni del Ministero della Cultura - Sopraintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise acquisito al protocollo regionale n. 30570 del 28 febbraio 2025; iv) nonché la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise n. 187 del 22 giugno 2022, nonché per la condanna della Regione Molise al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202500135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di VIA negativa e diniego di PAUR relativo a un impianto agro-fotovoltaico con opere di connessione nei Comuni di Termoli e Guglionesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e tutorie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale conclusivo della conferenza di servizi, deducendo: violazione dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, degli artt. 3 e 14-ter della l. 241/1990, del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, dell'art. 3.2 del regolamento UE 2022/2577 e dell'art. 1 del d.lgs. 387/2003, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, per avere la Regione attribuito prevalenza aprioristica al parere negativo della Soprintendenza senza un autonomo bilanciamento degli interessi. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, per la mancata comunicazione dei motivi ostativi; l'erroneità e il travisamento delle valutazioni paesaggistiche, archeologiche e ambientali poste a fondamento del diniego, anche con riferimento alla DGR Molise n. 187/2022; nonché la violazione del principio del dissenso costruttivo e dei doveri di buona fede e collaborazione, per non avere la Soprintendenza indicato modifiche progettuali idonee a superare il dissenso. La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei costi sostenuti e dell'utile sperato per la mancata realizzazione dell'impianto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la determinazione regionale fosse adeguatamente motivata e non meramente adesiva al parere della Soprintendenza: la Regione aveva autonomamente valutato i pareri degli enti coinvolti e ponderato l'interesse alla produzione da fonti rinnovabili con la tutela paesaggistica, culturale, archeologica e agricola, ritenendo prevalente la conservazione dei luoghi. Il parere della Soprintendenza è stato giudicato approfondito, coerente e fondato su elementi concreti, tra cui l'inserimento dell'area in un contesto paesaggistico tutelato, la rilevante estensione e visibilità dell'impianto, l'alterazione della percezione del paesaggio rurale, il consumo di suolo, l'effetto cumulo con altri impianti e la possibile interferenza con il patrimonio archeologico e con il tratturo tutelato. Il giudice ha affermato che il sindacato sulle valutazioni ambientali e paesaggistiche è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o istruttoria assente o inadeguata, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni tecnico-discrezionali a quelle dell'amministrazione competente. Ha respinto la censura relativa all'art. 10-bis, rilevando sia l'esclusione prevista dall'art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. 152/2006 per i procedimenti VIA, sia l'effettiva partecipazione della ricorrente alla conferenza di servizi, nella quale aveva conosciuto e potuto contestare i pareri e le valutazioni degli enti. Ha escluso che la DGR n. 187/2022 costituisse l'unico fondamento del diniego, poiché le valutazioni negative sull'impatto paesaggistico prescindevano dalla classificazione dell'area come non idonea. Ha inoltre ritenuto non violato il principio del dissenso costruttivo: il dissenso può essere assoluto quando l'amministrazione ritenga incompatibile l'intervento nel sito prescelto, purché la motivazione sia accurata; nel caso concreto la Soprintendenza aveva comunque indicato come soluzione la delocalizzazione in area industriale o in area idonea ai sensi del d.lgs. 199/2021. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l'accertata legittimità dell'azione amministrativa escludeva l'illecito e il diritto al risarcimento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Il giudizio negativo di compatibilità ambientale impedisce il rilascio di un PAUR favorevole.

  • art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006

    ai procedimenti di VIA ivi indicati "non si applica quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"

    Nei procedimenti VIA indicati dalla norma non trova applicazione il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sua mancata applicazione non ha comunque leso partecipazione e contraddittorio, poiché la proponente ha partecipato alla conferenza di servizi e ha potuto conoscere e contestare le valutazioni ostative.

  • art. 14-ter, comma 3, l. 241/1990

    Il principio del dissenso costruttivo non impone sempre all'amministrazione di formulare prescrizioni o soluzioni alternative; è sufficiente, in presenza di incompatibilità assoluta dell'intervento nel sito, una motivazione accurata e, ove possibile, l'indicazione delle alternative praticabili.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di buona fede e collaborazione impone alle amministrazioni, ove possibile, di fornire indicazioni utili a rendere il progetto compatibile, senza trasferire loro l'onere di redigere le modifiche progettuali.

  • art. 20, comma 7, d.lgs. 199/2021

    Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee

    La mera non inclusione tra le aree idonee non basta, da sola, a fondare l'inidoneità; nel caso concreto il diniego era però fondato anche e autonomamente su specifici impatti paesaggistici.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il diniego di autorizzazione paesaggistica, adeguatamente motivato, può costituire ragione assorbente ostativa al rilascio dell'autorizzazione unica e del PAUR.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    L'autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili resta subordinata alla compatibilità paesaggistica dell'intervento.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di un'illegittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 134 c.p.a.

    Fuori dai casi di giurisdizione amministrativa di merito, il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle tecnico-discrezionali dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica implica un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, carenza o inadeguatezza dell'istruttoria; non è consentito un sindacato sostitutivo sulle valutazioni dell'autorità competente.
  • Nel procedimento di VIA e PAUR, la Regione può fondare un esito negativo anche valorizzando il parere della Soprintendenza, purché svolga una valutazione autonoma e motivata degli interessi coinvolti e dia conto del bilanciamento tra produzione da fonti rinnovabili e tutela paesaggistica, culturale, ambientale e agricola.
  • La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee agli impianti da fonti rinnovabili non consente, da sola, di qualificarla come non idonea; il diniego può tuttavia essere legittimo se fondato su autonome e specifiche ragioni di incompatibilità paesaggistica o ambientale.
  • Nei procedimenti VIA nei quali l'art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. 152/2006 esclude l'applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, non sussiste comunque una lesione partecipativa quando il proponente abbia preso parte alla conferenza di servizi e abbia potuto conoscere e contestare i pareri e le valutazioni ostative.
  • Il principio del dissenso costruttivo impone all'amministrazione, ove possibile, di indicare le coordinate per eventuali modifiche progettuali, ma non vieta un dissenso assoluto quando l'intervento sia ritenuto incompatibile con il sito; in tal caso è sufficiente una motivazione particolarmente accurata, eventualmente accompagnata dall'indicazione della delocalizzazione o di altre alternative praticabili.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggisticaImpianti da fonti rinnovabiliProcedimento disciplinare
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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