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Sentenza

Sentenza n. 3832/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, a) del parere negativo prot. n. 18566-P del 16.09.2022, comunicato alla parte ricorrente in data 27.09.2022, a firma congiunta del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e del Responsabile del Procedimento (pratica edilizia 74/2022) – Ministero della Cultura - in atti al protocollo n. 22574 del 19.09.2022 del Comune di Massa Lubrense, relativo alla domanda rivolta ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, con il procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. n. 31/2017; b) del provvedimento n. 23283 del 27.09.2022, pratica n. PE/2021/00765/PAE, a firma del Responsabile del Servizio 8° Condono Edilizio e Tutela Paesaggistico – Ambientale del Comune di Massa Lubrense, trasmesso via pec alla parte ricorrente in data 27.09.2022, con il quale si è inoltrato il parere impugnato sub a) e si è comunicato che “… il vincolo paesistico-ambientale non risulta rimosso … “; c) di ogni altro precedente susseguente o comunque connesso, tra cui: 1) la nota prot. n. 16508 – P del 09.08.2022, a firma congiunta del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e del Responsabile del Procedimento, recante il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis L. 241/1990; 2) la nota di trasmissione del preavviso di cui al punto c/1), prot. n. 19560 dell'11.08.2022, a firma del Responsabile del Servizio 8° Condono Edilizio e Tutela Paesaggistico – Ambientale del Comune di Massa Lubrense.

Giustizia amministrativa202205875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza e conseguente diniego comunale di autorizzazione paesaggistica semplificata per l'ampliamento di un'area solarium e la riqualificazione dell'accesso al mare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore stabilimento balneare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva l'autorizzazione paesaggistica mediante procedimento semplificato ai sensi del d.P.R. n. 31/2017, per interventi consistenti nell'ampliamento dell'area solarium mediante struttura metallica su micropali e sovrastante struttura lignea, nella sistemazione della scaletta di accesso al mare e nella messa in sicurezza dell'area. Il Comune, dopo istruttoria favorevole, trasmetteva alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento in data 8 marzo 2022. La Soprintendenza non si esprimeva entro il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, ma adottava soltanto il 16 settembre 2022 un preavviso di rigetto e un parere negativo, ritenendo l'intervento incompatibile con il Piano Urbanistico Territoriale e con i valori paesaggistici della zona. La ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 31/2017 e la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale, con conseguente tardività e inefficacia del parere negativo, nonché illegittimità derivata del diniego comunale. Deduceva inoltre il difetto di motivazione del parere, per genericità e mancata valutazione concreta dell'impatto dell'intervento, l'omessa considerazione della proposta favorevole comunale e la mancata ponderazione dei parametri normativi e delle caratteristiche specifiche del sito. Tali ulteriori censure non sono state esaminate per assorbimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto incontestata l'applicabilità del procedimento paesaggistico semplificato e la riconducibilità dell'intervento all'Allegato B, punto B26, del d.P.R. n. 31/2017. Poiché il Comune aveva trasmesso l'8 marzo 2022 una motivata proposta favorevole, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il parere vincolante entro i successivi venti giorni. L'inerzia protrattasi oltre tale termine ha determinato la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31/2017. Il successivo preavviso di rigetto e il parere negativo del 16 settembre 2022 sono stati quindi qualificati come tardivi, inefficaci e inidonei a impedire il consolidamento del silenzio-assenso, poiché adottati senza previa rimozione in autotutela degli effetti già prodotti. Il diniego comunale è stato annullato in via derivata, essendo fondato esclusivamente sul parere tardivo e inefficace. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La Soprintendenza è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre accessori; spese compensate nei confronti del Comune.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 31/2017

    Assoggetta gli interventi di lieve entità indicati nell'Allegato B al procedimento autorizzatorio paesaggistico semplificato.

  • art. 11, comma 5, d.P.R. n. 31/2017

    Impone alla Soprintendenza di esprimere il parere vincolante entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della motivata proposta comunale.

  • art. 11, comma 9, d.P.R. n. 31/2017

    In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

    La mancata espressione del parere entro il termine perentorio determina il silenzio-assenso endoprocedimentale e impone all'amministrazione procedente di provvedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    Costituisce il fondamento generale del silenzio-assenso tra amministrazioni richiamato dall'art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31/2017.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione del preavviso di rigetto, intervenuta dopo la scadenza del termine per il parere, non impedisce la precedente formazione del silenzio-assenso.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Disciplina l'autorizzazione paesaggistica richiesta per l'intervento, nella specie mediante procedimento semplificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, quando l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento, il parere vincolante deve essere espresso entro il termine perentorio previsto dall'art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31/2017.
  • La mancata espressione del parere della Soprintendenza entro il termine perentorio determina la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31/2017 e abilita l'amministrazione procedente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
  • Il parere negativo della Soprintendenza adottato dopo la formazione del silenzio-assenso è tardivo, inefficace e inidoneo a impedire gli effetti già prodotti, salvo che sia preceduto dalla legittima rimozione in autotutela del silenzio-assenso nel rispetto dei relativi presupposti.
  • Il provvedimento comunale di diniego fondato esclusivamente su un parere paesaggistico tardivo e inefficace è illegittimo in via derivata e deve essere annullato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

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