Sentenza n. 277/2026 - Trieste, Sezione 1
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n.183/2023, pubblicata l’11 luglio 2023, notificata il 14 luglio 2023, non impugnata e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 183/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto domanda per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 183/2023, pubblicata l'11 luglio 2023, notificata il 14 luglio 2023, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio ha dichiarato che la materia del contendere era cessata perché il Ministero aveva infine ottemperato al giudicato. Ha tuttavia chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese, rilevando che l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'amministrazione al giudicato. Poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Ha disposto che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la materia del contendere è cessata
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale ottemperanza intervenuta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, senza necessità di ulteriori statuizioni sull'esecuzione sostanziale del giudicato.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali se il ricorso per ottemperanza era stato necessario e l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la sua proposizione; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
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