Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 277/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n.183/2023, pubblicata l’11 luglio 2023, notificata il 14 luglio 2023, non impugnata e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 183/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto domanda per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 183/2023, pubblicata l'11 luglio 2023, notificata il 14 luglio 2023, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio ha dichiarato che la materia del contendere era cessata perché il Ministero aveva infine ottemperato al giudicato. Ha tuttavia chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese, rilevando che l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'amministrazione al giudicato. Poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Ha disposto che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la materia del contendere è cessata

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale ottemperanza intervenuta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, senza necessità di ulteriori statuizioni sull'esecuzione sostanziale del giudicato.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali se il ricorso per ottemperanza era stato necessario e l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la sua proposizione; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.