Cassazione Civile, Ordinanza n. 29396/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida procura speciale per il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c. Il rilievo assorbe ogni altro motivo. Non ha provveduto sulle spese, perché la parte intimata non si è difesa. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da una persona fisica, sia in proprio sia quale erede del padre, contro un ex magistrato e contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Tribunale aveva rigettato le domande nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la Corte d'appello di Genova ha confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 81 c.p.c., 13 l. n. 117 del 1988 e 4 l. n. 260 del 1958, sostenendo che i giudici di merito avessero rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in modo precluso; (2) violazione degli artt. 101, comma 2, e 183, comma 4, c.p.c., sempre sul tema della legittimazione passiva e del contraddittorio; (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., perché la domanda sarebbe stata arbitrariamente qualificata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio un diverso profilo assorbente: il ricorso era privo di una procura valida per il giudizio di legittimità, poiché la procura prodotta risultava conferita espressamente per il giudizio di appello e non per il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma non viene esaminato nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura valida.
art. 81 c.p.c.
È invocato per contestare il rilievo d'ufficio della carenza di legittimazione passiva, ma la censura resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
art. 13 l. n. 117 del 1988
È richiamato nel primo motivo con riferimento alla legittimazione passiva nel giudizio risarcitorio, ma la Corte non entra nel merito della questione.
art. 4 l. n. 260 del 1958
È richiamato nel primo motivo in relazione alla rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma il motivo non viene scrutinato per l'inammissibilità del ricorso.
art. 101, comma 2, c.p.c.
È invocato per sostenere la violazione del contraddittorio, ma la censura è assorbita dal difetto di procura.
art. 183, comma 4, c.p.c.
È invocato insieme all'art. 101, comma 2, c.p.c. sul tema del contraddittorio e della trattazione, ma non viene esaminato nel merito.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per denunciare la presunta alterazione della domanda da parte dei giudici di merito, ma la censura resta assorbita.
art. 365 c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso è inammissibile perché manca una procura valida per il giudizio di legittimità, essendo stata prodotta una procura riferita soltanto al giudizio di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato anche tramite i precedenti di legittimità per affermare che il presupposto per l'ulteriore contributo dipende dal tenore oggettivo della pronuncia di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è indispensabile una procura speciale valida e specificamente riferita al ricorso per cassazione; una procura conferita per il solo giudizio di appello non legittima la proposizione dell'impugnazione di legittimità.
- La mancanza della procura speciale per il giudizio di cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, assorbendo ogni ulteriore motivo di censura.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, restando poi alla cancelleria le verifiche sulle condizioni soggettive eventualmente rilevanti.
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