Ordinanza n. 8408/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa rettifica, della graduatoria dei vincitori nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 (duecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 100 (cento) nell’Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell’Area Assistenti, profilo funzionario informatico, codice 02. Pubblicata in data 13.11.2025; e per l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità, del diniego tacito formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, in data 18.11.2025, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima; e per il conseguente accertamento e la declaratoria, del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso, alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra; e per la condanna, dell’Ente resistente, all’esibizione, ex articolo 116 c.p.a., di tutta la documentazione oggetto dell’istanza de qua, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale relativa alla procedura concorsuale e, nel giudizio principale, graduatoria dei vincitori del concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso per funzionario informatico, superando la prova scritta con 27,25 punti e ottenendo 6 punti per i titoli, per un totale di 33,25 punti e il 32° posto, non utile rispetto ai 30 posti disponibili. Ha sostenuto di avere diritto al punteggio massimo di 10 punti per i titoli e ha chiesto l’accesso: agli atti relativi alla propria valutazione; agli atti dei candidati collocati dalla prima alla 31ª posizione, compreso il candidato collocato al 31° posto; agli atti della Commissione esaminatrice; agli atti relativi alle riserve dei posti. La richiesta era motivata dall’esigenza di verificare la correttezza della valutazione dei propri titoli, il rispetto dei criteri del bando e la posizione degli altri candidati, nonché di valutare eventuali iniziative in autotutela o giudiziali contro la graduatoria. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che il candidato collocato al 13° posto avrebbe ottenuto illegittimamente 9 punti per i titoli, sopravanzandolo di un punto. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la procedura e l’accesso fossero gestiti da Formez PA, e ha contestato la fondatezza della domanda ostensiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, ritenendo che esso non fosse estraneo alla procedura concorsuale finalizzata all’assunzione nei propri ruoli. La gestione materiale dell’accesso da parte di Formez PA, prevista dalla convenzione di supporto, non escludeva l’obbligo del Ministero di riscontrare l’istanza, poiché i documenti riguardavano una competenza propria dell’amministrazione ministeriale, tenuta a detenerli stabilmente. Nel merito, il TAR ha qualificato la richiesta come accesso difensivo. Ha ritenuto sussistente il necessario nesso di strumentalità, valutato ex ante, soltanto per gli atti riguardanti il ricorrente e il candidato collocato al 13° posto, inclusi gli atti e i verbali della Commissione relativi alla valutazione dei titoli di tali candidati. Ha invece escluso il nesso di strumentalità rispetto agli atti degli altri candidati, agli ulteriori atti della procedura e alla documentazione sulle riserve dei posti, anche perché il candidato comparato non aveva beneficiato di punteggi derivanti da riserva. L’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata quindi accolta parzialmente. Il Ministero è stato ordinato di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza, se anteriore, ed è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Costituisce la base normativa dell’accesso documentale esercitato dal candidato alla procedura concorsuale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Disciplina l’accesso difensivo, che prevale sulle ordinarie esclusioni quando la conoscenza dei documenti sia necessaria o strettamente indispensabile alla cura o difesa di interessi giuridici, secondo la tipologia dei dati richiesti.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso non riscontrata.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda relativa all’accesso ai documenti amministrativi.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.
Il giudizio sull’accesso è giudizio sul rapporto e consente al giudice, verificata la sussistenza del diritto, di ordinare direttamente l’esibizione dei documenti.
art. 7 della convenzione tra Ministero della Giustizia e Formez PA
Prevede la gestione da parte di Formez PA delle procedure di accesso relative al concorso, ma non esclude l’obbligo del Ministero di riscontrare le istanze riguardanti una procedura di propria competenza.
Massime di principio
- L’amministrazione presso la quale è destinato a instaurarsi il rapporto di servizio è legittimata passivamente nelle controversie relative a una procedura concorsuale finalizzata alla propria assunzione, anche quando la gestione operativa della procedura sia affidata a un soggetto esterno o strumentale.
- L’affidamento a un soggetto esterno della gestione materiale delle istanze di accesso non esonera l’amministrazione titolare della procedura dall’obbligo di detenere stabilmente e di riscontrare i documenti inerenti a una propria competenza istituzionale.
- L’accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità qualificato tra i documenti richiesti e la tutela della situazione giuridica finale; tale nesso deve essere valutato ex ante e sussiste quando l’ostensione costituisca il tramite per acquisire elementi di prova pertinenti alla fattispecie costitutiva della pretesa azionabile.
- In una controversia sulla corretta attribuzione dei punteggi in una procedura concorsuale, il nesso di strumentalità può limitarsi agli atti relativi al candidato richiedente e al candidato specificamente individuato come comparatore, quando il raffronto sia concretamente funzionale alla verifica dell’illegittimità denunciata.
- L’accesso difensivo non può estendersi indiscriminatamente a tutti gli atti della procedura concorsuale, alle posizioni di candidati non coinvolti nella contestazione concreta o ad atti privi di incidenza sulla posizione comparata, come la documentazione sulle riserve quando il candidato assunto come termine di raffronto non ne abbia beneficiato.
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