Regolamento (UE) 2024/1400
Regolamento delegato (UE) 2024/1400 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza aeroportuale, il cambiamento di gestore aeroportuale e la segnalazione di eventi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2024/1400 aggiorna il quadro tecnico-applicativo del regolamento (UE) n. 139/2014 per rafforzare la sicurezza operativa degli aeroporti. Le modifiche disciplinano in modo più puntuale il passaggio tra gestori aeroportuali, l’allineamento del reporting degli eventi alla disciplina UE sulla segnalazione, analisi e monitoraggio degli eventi, e una serie di misure operative su piste, lavori aeroportuali, hot spot, chiusure e operazioni con aeromobili sovradimensionati. Il regolamento introduce inoltre obblighi organizzativi più stringenti su coordinamento, programmi di sicurezza, comitati locali e monitoraggio della conformità.
Modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 sui requisiti e le procedure amministrative per gli aeroporti, introducendo nuove regole su cambio di gestore aeroportuale, segnalazione degli eventi, sicurezza dei lavori aeroportuali e altre misure operative di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori aeroportuali certificati e ai nuovi gestori subentranti nell’esercizio di aeroporti soggetti al regolamento (UE) n. 139/2014, nonché alle autorità competenti degli Stati membri incaricate di certificazione e sorveglianza. Riguarda in particolare gli aeroporti, le aree di movimento, le piste e vie di rullaggio, i sistemi di gestione della sicurezza, i comitati per la sicurezza aeroportuale, la rimozione di aeromobili immobilizzati, i lavori aeroportuali e le operazioni di aeromobili che eccedono le caratteristiche di progettazione certificate dell’aeroporto. Non introduce un regime autonomo, ma modifica gli allegati del regolamento (UE) n. 139/2014 e si applica dal 24 maggio 2025.
Regolamento delegato (UE) 2024/1400: modifiche al regolamento (UE) n. 139/2014 in materia di sicurezza aeroportuale
Il regolamento delegato (UE) 2024/1400 interviene sul regolamento (UE) n. 139/2014, che disciplina requisiti tecnici e procedure amministrative per la gestione, il funzionamento, la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti. Le modifiche mirano ad allineare il quadro aeroportuale ad altri atti UE in materia di sicurezza aerea e di segnalazione eventi, e a rafforzare la gestione operativa di alcune situazioni critiche, come il subentro di un nuovo gestore, i lavori in aeroporto, le chiusure di piste e l’impiego di aeromobili con caratteristiche eccedenti quelle certificate.
Ambito e finalità della modifica
Il provvedimento non istituisce un regime autonomo, ma modifica in modo mirato gli allegati del regolamento (UE) n. 139/2014 e aggiunge un nuovo paragrafo all’articolo 7. La logica sottesa, espressa nei considerando, è assicurare una transizione sicura e ordinata nei casi di cambio di gestore aeroportuale, uniformare la disciplina della segnalazione degli eventi al regolamento (UE) n. 376/2014, integrare il monitoraggio della conformità con le regole sugli ATS quando il gestore fornisce anche servizi di traffico aereo, e rendere più robuste le strutture locali di coordinamento sulla sicurezza, anche alla luce delle pratiche ICAO.
Cambio di gestore aeroportuale e certificazione
Il nuovo articolo 7, paragrafo 4, prevede che il DAAD allegato al certificato sia trasferito al nuovo gestore aeroportuale, a condizione che siano rispettate le condizioni già previste ai paragrafi 1 e 3. Sul piano attuativo, la norma ADR.OR.B.060 impone al gestore uscente di notificare all’autorità competente la data del trasferimento e al nuovo gestore di presentare domanda di certificazione prima della data del subentro, secondo la procedura ordinaria della norma ADR.OR.B.015.
La nuova norma ADR.AR.C.060 stabilisce che, ricevuta la domanda di cambio gestore conforme alla norma ADR.OR.B.060, l’autorità competente rilasci il nuovo certificato o i nuovi certificati e revochi il precedente certificato o i precedenti certificati. In parallelo, la norma ADR.AR.C.035 è aggiornata per chiarire che, in caso di cambiamento di gestore aeroportuale, il nuovo soggetto non deve dimostrare nuovamente la conformità ad alcuni requisiti se questi riguardano elementi rimasti invariati, in particolare quelli di cui alla norma ADR.OR.B.025, lettera a), punto 1), e alla norma ADR.OR.E.005.
Segnalazione degli eventi
Uno degli interventi centrali riguarda la norma ADR.OR.C.030. Il gestore aeroportuale deve istituire e mantenere, nell’ambito del proprio sistema di gestione, un sistema di segnalazione degli eventi che comprenda segnalazioni obbligatorie e volontarie, in linea con il regolamento (UE) n. 376/2014, il regolamento (UE) 2018/1139 e gli atti delegati ed esecutivi adottati in base ad essi.
Devono essere segnalati all’autorità competente, e ad eventuali altre organizzazioni previste dal diritto nazionale, gli eventi o le condizioni che mettono in pericolo o potrebbero mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o altre persone, con particolare attenzione agli incidenti e agli inconvenienti gravi. In aggiunta, devono essere comunicati all’autorità competente e all’organizzazione responsabile della progettazione degli equipaggiamenti dell’aeroporto i malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni tecniche o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la sicurezza, anche se non hanno causato un incidente o un inconveniente grave.
Per tali segnalazioni sono previsti termini stringenti: devono essere effettuate il prima possibile e comunque entro 72 ore dalla conoscenza dell’evento o della condizione, salvo circostanze eccezionali. È inoltre richiesto un follow-up con l’indicazione delle azioni correttive o preventive pianificate, da trasmettere non appena tali azioni siano state individuate.
Monitoraggio della conformità, coordinamento e comunicazioni
Il regolamento rafforza il sistema di gestione sotto il profilo organizzativo. La norma ADR.OR.D.005, punto 11, viene precisata prevedendo una funzione di monitoraggio della conformità che includa anche un sistema di feedback dei rilievi al dirigente responsabile, così da assicurare l’effettiva attuazione delle azioni correttive.
La norma ADR.OR.D.025 impone al gestore aeroportuale di assicurare che il sistema di gestione copra il coordinamento e l’interfaccia tra le proprie procedure di sicurezza e quelle delle altre organizzazioni che operano o prestano servizi nell’aeroporto. Tali organizzazioni devono avere procedure di sicurezza conformi al regolamento (UE) 2018/1139, ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonché al manuale dell’aeroporto.
È poi aggiunta alla norma ADR.OR.D.030 la lettera a bis), che richiede accordi specifici per le comunicazioni con tutte le organizzazioni che operano o prestano servizi nell’aeroporto e le cui attività o prodotti possano incidere sulla sicurezza degli aeromobili.
Programmi di sicurezza e comitati locali
La norma ADR.OR.D.027 viene riscritta in modo ampio. Il gestore aeroportuale deve stabilire, attuare e guidare programmi di sicurezza volti a promuovere e rafforzare la sicurezza, inclusa quella delle piste, e a favorire lo scambio di informazioni di sicurezza con tutte le organizzazioni pertinenti. I programmi devono essere riesaminati almeno una volta l’anno.
Nell’ambito di tali programmi, il gestore deve istituire e guidare il gruppo locale di sicurezza della pista e gli altri comitati per la sicurezza aeroportuale, assicurandone il funzionamento e richiedendo la partecipazione delle organizzazioni pertinenti tramite rappresentanti competenti. Le riunioni devono tenersi regolarmente, con frequenza determinata in base almeno alla densità di traffico aeroportuale, alla complessità del layout, al tipo di operazioni e agli eventi di sicurezza o ai rischi emersi dalle analisi.
Le proposte e le azioni individuate devono confluire in un piano d’azione e ricevere seguito tempestivo. I comitati hanno il compito di supportare l’analisi multidisciplinare delle problematiche di sicurezza locali, proporre misure di mitigazione e valutare la necessità di campagne di sensibilizzazione e programmi congiunti di formazione.
Rimozione di aeromobili immobilizzati
Con la nuova norma ADR.OPS.B.011, il gestore aeroportuale deve predisporre un piano per la rimozione di aeromobili immobilizzati nell’area di movimento o nelle sue vicinanze e designare un coordinatore aeroportuale responsabile dell’attuazione del piano. Il piano deve contenere i dati di contatto del coordinatore, la distribuzione delle responsabilità, le linee di comunicazione, l’elenco delle attrezzature e del personale disponibili e, se del caso, gli accordi con altri aeroporti per ottenere rapidamente kit di attrezzature di recupero.
Sicurezza dei lavori aeroportuali
La norma ADR.OPS.B.070 introduce un processo strutturato per la gestione della sicurezza operativa dell’aeroporto durante i lavori nell’area di movimento. Il processo deve definire e documentare le responsabilità per l’autorizzazione dei lavori, le modifiche agli impianti operativi, la data e l’ora delle limitazioni o interruzioni, le modalità di comunicazione, la sorveglianza e il controllo dei lavori e la conformità alle norme di sicurezza applicabili.
Sono inoltre richieste procedure specifiche per la programmazione dei lavori, la valutazione della sicurezza delle modifiche previste, l’autorizzazione, la diffusione delle informazioni, la predisposizione del cantiere e il ritorno in esercizio. Se i lavori comportano operazioni su una lunghezza di pista ridotta, deve essere predisposta una procedura dedicata.
Chiusura di piste e vie di rullaggio
La nuova norma ADR.OPS.B.071 disciplina la segnalazione e l’illuminazione delle piste e vie di rullaggio, o di parti di esse, chiuse temporaneamente o permanentemente. Per le chiusure permanenti o temporanee devono essere visibili le marcature di chiusura; le marcature possono essere omesse solo per chiusure temporanee di breve durata, se è fornito un adeguato avvertimento dai servizi di traffico aereo.
Per le vie di rullaggio chiuse in via permanente la marcatura può non essere necessaria se l’ingresso è segnalato e illuminato con marker e luci di inefficienza. Se la chiusura è permanente, la segnaletica orizzontale deve essere rimossa fisicamente e l’illuminazione non deve essere attivata, salvo manutenzione. Se un’area chiusa è attraversata di notte da una pista o via di rullaggio utilizzabile, al punto di ingresso devono essere installate luci di inefficienza.
Uso di aeromobili che eccedono le caratteristiche certificate
La norma ADR.OPS.B.090 prevede che, per consentire l’uso dell’aeroporto o di parti di esso da parte di aeromobili con lettera di codice o larghezza massima esterna del carrello principale superiori alle caratteristiche di progettazione certificate, il gestore aeroportuale debba ottenere l’approvazione preventiva dell’autorità competente. L’approvazione non è richiesta in situazioni di emergenza.
La richiesta deve contenere una valutazione dell’impatto delle caratteristiche dell’aeromobile sull’aeroporto e viceversa, considerando elementi quali apertura alare, carrello principale, interasse, fusoliera, geometria della punta anteriore, altezza della coda, visuale dalla cabina, massa massima, pressione degli pneumatici, motori, capacità passeggeri e carburante e prestazioni di volo.
Hot spot
La nuova norma ADR.OPS.B.095 disciplina gli hot spot: nell’ambito del programma di sicurezza, il gestore aeroportuale deve identificare come hot spot le posizioni dell’area di movimento in cui sia necessario prestare particolare attenzione. Una volta individuati, deve adottare misure per eliminare il pericolo oppure, se ciò non è immediatamente possibile, trasmettere i dati aeronautici all’unità AIS competente per la pubblicazione nell’AIP.
Sospensione delle operazioni in pista e chiusura programmata
La norma ADR.OPS.B.100 richiede procedure concordate con i servizi di traffico aereo per la sospensione temporanea delle operazioni in pista o la chiusura programmata della pista. Tali procedure devono definire ruoli e responsabilità del gestore aeroportuale, dei servizi di traffico aereo e delle altre organizzazioni coinvolte, disciplinare l’accesso del personale alla pista chiusa, prevedere misure di sicurezza conformi alle norme sui lavori e sulle chiusure, stabilire la pubblicazione del NOTAM salvo sospensioni di breve durata e indicare le azioni da compiere prima della ripresa delle operazioni.
Operazioni con sovraccarico
La nuova norma ADR.OPS.C.011 richiede, quando l’aeroporto sia regolarmente utilizzato da aeromobili che possono danneggiare la pavimentazione, che il gestore aeroportuale stabilisca criteri specifici per le operazioni con sovraccarico. La misura risponde all’esigenza di prevenire il deterioramento eccessivo delle infrastrutture di pavimentazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 24 maggio 2025. È quindi previsto un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore per consentire al settore e alle autorità competenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
Disposizioni principali
Cambio di gestore aeroportuale e trasferimento del certificato
All’articolo 7 del regolamento (UE) n. 139/2014 è aggiunto il paragrafo 4, secondo cui il DAAD allegato al certificato è trasferito al nuovo gestore aeroportuale cui sarà trasferito l’esercizio dell’aeroporto, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3. Nell’allegato III è introdotta la norma ADR.OR.B.060: il gestore attuale notifica all’autorità competente la data del trasferimento; il nuovo gestore presenta domanda di certificazione prima della data del trasferimento; il nuovo gestore dimostra la conformità ai requisiti applicabili, con esenzione per gli elementi rimasti invariati. Nell’allegato II è introdotta la norma ADR.AR.C.060, che impone all’autorità competente di rilasciare il nuovo certificato e revocare il precedente al ricevimento della domanda di cambio gestore.
Segnalazione degli eventi e follow-up
La norma ADR.OR.C.030 è riscritta per imporre al gestore aeroportuale, nell’ambito del sistema di gestione, un sistema di segnalazione obbligatoria e volontaria conforme al regolamento (UE) n. 376/2014, al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla loro base. Devono essere segnalati all’autorità competente e, se previsto dallo Stato membro, ad altre organizzazioni, gli eventi o le condizioni che mettano o possano mettere in pericolo aeromobili, occupanti o altre persone, in particolare incidenti e inconvenienti gravi. Le segnalazioni di cui alla lettera c) vanno effettuate il prima possibile e comunque entro 72 ore dalla conoscenza dell’evento, salvo circostanze eccezionali, e devono essere seguite da una segnalazione di follow-up con le misure preventive pianificate.
Monitoraggio della conformità, coordinamento e comunicazioni
Alla norma ADR.OR.D.005, punto 11, viene precisato che la funzione di monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback dei rilievi al dirigente responsabile per assicurare l’attuazione delle azioni correttive. La norma ADR.OR.D.025 è sostituita per rafforzare il coordinamento tra il sistema di gestione del gestore aeroportuale e le procedure di sicurezza delle altre organizzazioni che operano o prestano servizi in aeroporto, imponendo che tali organizzazioni dispongano di procedure conformi al regolamento (UE) 2018/1139 e al manuale aeroportuale. È aggiunta anche la norma ADR.OR.D.030, lettera a bis), che richiede accordi per le comunicazioni con tutte le organizzazioni la cui attività o i cui prodotti possano influire sulla sicurezza degli aeromobili.
Programmi di sicurezza e comitati aeroportuali
La norma ADR.OR.D.027 è riscritta: il gestore aeroportuale deve stabilire, attuare e guidare programmi di sicurezza per promuovere e rafforzare la sicurezza, inclusa la sicurezza delle piste, e per lo scambio di informazioni con le organizzazioni pertinenti. I programmi devono essere riesaminati almeno ogni anno. Il gestore istituisce e guida il gruppo locale di sicurezza della pista e gli altri comitati per la sicurezza aeroportuale, coinvolgendo le organizzazioni pertinenti tramite rappresentanti competenti. Sono previste riunioni regolari, calibrate almeno su densità di traffico, complessità del layout, tipo di operazioni ed eventi di sicurezza; le proposte devono confluire in piani d’azione e avere seguito tempestivo. Il gruppo e i comitati sostengono l’analisi multidisciplinare dei problemi di sicurezza, propongono misure di mitigazione e valutano campagne di sensibilizzazione e formazione congiunta.
Rimozione di aeromobili immobilizzati
È inserita la norma ADR.OPS.B.011, che obbliga il gestore aeroportuale a predisporre un piano per la rimozione degli aeromobili immobilizzati nell’area di movimento o nelle vicinanze e a designare un coordinatore aeroportuale. Il piano deve contenere i contatti del coordinatore, le responsabilità e le linee di comunicazione, gli elenchi di attrezzature e personale disponibili e, se applicabile, gli accordi per ottenere rapidamente kit di recupero da altri aeroporti.
Sicurezza dei lavori aeroportuali
La norma ADR.OPS.B.070 è sostituita e richiede un processo formalizzato per gestire la sicurezza operativa durante i lavori nell’area di movimento. Il processo deve definire autorizzazioni, modifiche agli impianti, date e ore di limitazione o interruzione delle operazioni, modalità di comunicazione, sorveglianza e controllo, oltre a procedure specifiche per programmazione lavori, valutazione delle modifiche, autorizzazione, diffusione informazioni, predisposizione del cantiere e ritorno in esercizio. Se i lavori comportano operazioni su una lunghezza di pista ridotta, va sviluppata una procedura dedicata.
Chiusura di piste e vie di rullaggio
La norma ADR.OPS.B.071 disciplina la segnaletica e l’illuminazione delle piste e vie di rullaggio chiuse in via temporanea o permanente. Devono essere visibili le marcature di chiusura, salvo chiusure temporanee di breve durata con adeguato avviso ATS; per le chiusure permanenti della via di rullaggio la marcatura può essere omessa se l’ingresso è segnalato e illuminato con marker e luci di inefficienza. In caso di chiusura permanente, tutta la segnaletica orizzontale deve essere rimossa e l’illuminazione non deve essere attivata, salvo manutenzione; se un’area chiusa è attraversata di notte da una pista o via di rullaggio utilizzabile, devono essere poste luci di inefficienza al punto d’ingresso.
Uso dell’aeroporto da parte di aeromobili oltre le caratteristiche certificate
La norma ADR.OPS.B.090 impone l’approvazione preventiva dell’autorità competente per consentire l’uso dell’aeroporto o di parti di esso da parte di aeromobili con lettera di codice o larghezza massima esterna del carrello principale superiori alle caratteristiche di progettazione certificate dell’aeroporto; l’approvazione non è richiesta in caso di emergenza. La richiesta deve contenere una valutazione dell’impatto di una serie di caratteristiche aeronautiche e operative, tra cui apertura alare, carrello, fusoliera, visibilità dalla cabina, massa massima, pressione pneumatici, motori, capacità passeggeri e carburante, e prestazioni di volo.
Hot spot e mitigazione dei rischi nell’area di movimento
È introdotta la norma ADR.OPS.B.095: nell’ambito del programma di sicurezza, il gestore aeroportuale deve indicare come hot spot le posizioni dell’area di movimento in cui sia necessario un particolare livello di attenzione. Individuato l’hot spot, devono essere adottate misure per eliminare il pericolo o, se ciò non è immediatamente possibile, trasmessi i dati aeronautici all’unità AIS competente per la pubblicazione nell’AIP.
Sospensione delle operazioni in pista e chiusura programmata
La norma ADR.OPS.B.100 richiede procedure, concordate con i servizi di traffico aereo, per la sospensione temporanea delle operazioni in pista o la chiusura programmata della pista. Le procedure devono disciplinare ruoli e responsabilità, accesso del personale alla pista chiusa, misure di sicurezza coerenti con le norme su lavori e chiusure, pubblicazione del NOTAM salvo sospensioni di breve durata e azioni prima della ripresa delle operazioni.
Operazioni con sovraccarico
È introdotta la norma ADR.OPS.C.011, che richiede al gestore aeroportuale di stabilire criteri per le operazioni con sovraccarico quando l’aeroporto sia regolarmente utilizzato da aeromobili che possono danneggiare la pavimentazione.
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