Sentenza del 04/03/2016 n. 4329 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza d'appello che, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere per l'adesione al condono delle liti pendenti previsto dall'art. 16 della legge n. 289/2002, aveva negato il rimborso delle eccedenze IVA relative al 1992. La ricorrente sosteneva che i principi elaborati per il condono tombale di cui all'art. 9 non fossero applicabili alla definizione delle liti pendenti ex art. 16 e denunciava, cumulativamente, violazione di legge, omessa pronuncia, carenza e contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione relativa alla compatibilità tra condono delle liti pendenti e rimborso dell'eccedenza IVA. L'inammissibilità è stata motivata dalla mescolanza e sovrapposizione di motivi eterogenei riferiti cumulativamente ai diversi vizi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva precisato quale fosse il concreto vizio denunciato, rimettendo indebitamente al giudice di legittimità il compito di ricostruire e qualificare le censure. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché l'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 16
Definizione delle liti fiscali pendenti
La norma è richiamata quale fondamento del condono cui la società aveva aderito. Tuttavia, la Corte di cassazione non ha deciso se tale definizione incidesse sul diritto al rimborso IVA, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi nella formulazione dei motivi.
Legge n. 289/2002, art. 9
La ricorrente sosteneva che i principi riguardanti i rapporti tra condono tombale e crediti del contribuente non potessero essere automaticamente estesi alla diversa definizione delle liti pendenti prevista dall'art. 16.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione
I diversi vizi di ricorso devono essere specificamente individuati e non possono essere denunciati cumulativamente in modo indistinto. In particolare, la violazione di legge presuppone fatti già accertati, mentre il vizio di motivazione riguarda la ricostruzione o giustificazione dei fatti.
Art. 112 c.p.c.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato
L'omessa pronuncia costituisce uno specifico vizio processuale, da denunciare autonomamente, e non può essere confusa con la violazione di legge o con il vizio di motivazione.
Art. 132 c.p.c.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione, che deve essere contestato indicando con precisione se si denuncia omissione, insufficienza o contraddittorietà.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, e 36
Applicabilità delle norme processuali civili e contenuto della sentenza tributaria
Le disposizioni regolano, rispettivamente, l'applicazione delle norme processuali civili al processo tributario e i requisiti della sentenza tributaria. Anche in ambito tributario, i motivi di ricorso devono essere formulati in modo autonomo e specifico.
Art. 111 Cost.
Principio di terzietà e imparzialità del giudice
La qualificazione del vizio denunciato deve spettare alla parte ricorrente e non può essere rimessa alla Corte, poiché il giudice deve mantenere il proprio ruolo terzo senza ricostruire d'ufficio le censure.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere ricondotta con chiarezza a uno specifico motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente richiamare contemporaneamente violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali.
- La violazione di legge e il vizio di motivazione sono doglianze tendenzialmente incompatibili quando riguardano gli stessi elementi: la prima parte da fatti già accertati, mentre il secondo contesta il loro accertamento o la relativa giustificazione.
- L'omessa pronuncia deve essere denunciata separatamente come violazione dell'art. 112 c.p.c.; se invece il giudice ha esaminato la questione ma l'ha decisa o motivata male, occorre formulare una diversa e specifica censura.
- La critica alla motivazione deve indicare precisamente il punto decisivo ignorato, il passaggio motivazionale insufficiente oppure le affermazioni tra loro contraddittorie, spiegando perché il vizio sia rilevante per la decisione.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente le doglianze del ricorrente né a scegliere quale motivo astrattamente corrisponda alle argomentazioni esposte; una formulazione confusa può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali, la questione sostanziale controversa, come l'incidenza di un condono sul diritto al rimborso IVA, può rimanere non decisa.
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