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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19858/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente associativo)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’Ufficio aveva disconosciuto la natura di ente non commerciale di un’associazione sportiva e sociale provinciale e aveva emesso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2003-2007, ritenendo tassabili i proventi dell’attività svolta, anche con riferimento a prestazioni di pubblicità commerciale che, secondo il ricorrente, dovevano comunque qualificarsi come attività commerciale ai sensi dell’art. 148, comma 4, lett. d), TUIR. In primo grado i ricorsi contro gli avvisi erano stati dichiarati inammissibili per tardività per le annualità 2003-2006 e accolti per il 2007; la CTR aveva poi respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. 600/1973, 148, comma 4, lett. d), d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., per omessa verifica della natura commerciale dei proventi da pubblicità.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato che la controversia relativa all’anno d’imposta 2007 era stata definita con la procedura agevolata prevista dalla l. n. 197/2022. Risultando il giudizio inserito nell’elenco depositato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023 e non essendo emerso alcun diniego dell’Ufficio, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stato dovuto il doppio contributo unificato, perché applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma asseritamente violata dall’Agenzia nel motivo di ricorso; non è stata però applicata nel merito per intervenuta estinzione del giudizio.

  • art. 148, comma 4, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato dall’Agenzia per sostenere che i proventi da prestazioni di pubblicità commerciale dovessero considerarsi in ogni caso attività commerciale e dunque imponibili.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale parametro sul riparto dell’onere della prova, nel quadro della censura mossa alla CTR per non avere verificato la natura dei proventi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41

    consente il deposito dell’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione ai fini della riduzione dei giudizi pendenti.

  • art. 1, commi 186 e ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie richiamata come base dell’estinzione.

  • art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 1, commi 200 e 201, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    regolano il diniego della definizione agevolata e la sua impugnabilità, nonché la revocazione del provvedimento di estinzione in caso di diniego successivo.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato nel sistema normativo relativo alla dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

  • art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamato come disposizione che consente la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in presenza dei presupposti della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 200, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    "Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia."

    il mancato diniego notificato nei termini lascia ferma, allo stato, la definizione della controversia e consente la declaratoria di estinzione.

  • art. 1, comma 201, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    prevede che, per i processi dichiarati estinti, l’eventuale diniego sia impugnabile e possa determinare revocazione del provvedimento di estinzione.

  • art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamato anche per escludere il doppio contributo unificato nel processo estinto, oltre che per la disciplina delle spese.

Massime di principio

  • Quando risulta documentata la definizione agevolata della controversia tributaria e non vi è ancora un diniego dell’Amministrazione, la Corte di cassazione deve dichiarare l’estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La produzione dell’elenco delle controversie definibili, depositato dall’Agenzia ai sensi della disciplina speciale, costituisce elemento idoneo a dimostrare l’avvenuta definizione della lite nei limiti previsti dalla legge.
  • La disciplina del diniego della definizione agevolata è speciale e autonoma: il diniego, se successivamente notificato, è impugnabile e può essere fatto valere anche quale motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la relativa misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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