Cassazione Penale, Sentenza n. 34497/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Tre censure: 1) mancanza di "affectio societatis" e tesi che i fatti siano riconducibili a singole transazioni autonome e non a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; 2) asserita mancanza di ruolo apicale di Bennato nel sodalizio, non avendo poteri gestori e trovandosi in detenzione dal 21/04/2018; 3) assenza dell'attualità del pericolo per la libertà e sproporzione della misura cautelare, considerato l'intervallo temporale dai fatti e lo stato di detenzione del ricorrente e del presunto capo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato associativo e agli altri reati contestati, avendo il Tribunale del riesame motivato in modo coerente sulla base di dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e messaggistica Encrochat/Sky Ecc. È stato ricostruito un organigramma con Giuseppe Molisso a capo e Bennato quale figura di supporto e 'in societa'' col capo, con ruoli gestori: accordi per consegne e rifornimenti, rapporti con narcotrafficanti albanesi, incarichi di acquisto, partecipazione a rapina e custodia di ingenti quantitativi (es. 107 kg di cocaina). La mancata esclusività dei rapporti di fornitura e la pratica di vendite a prezzi maggiorati non escludono l'associazione; la detenzione precedente di Bennato non ha automaticamente interrotto il vincolo associativo, atteso che è stata documentata operatività del sodalizio anche in detenzione. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha ritenuto concreta e attuale la pericolosità e la necessità della custodia in carcere, proporzionata alla gravità e alla professionalità criminale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 (norma sul traffico di stupefacenti e associazione)
L'articolo è stato invocato per la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (forniture continuative, volumi rilevanti, ruoli e gestione) integrino i presupposti dell'art. 74.
Codice di procedura penale, art. 275 (misure cautelari: proporzionalita` e adeguatezza)
Applicato per valutare la congruità della custodia cautelare rispetto alla natura e al grado delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la misura proporzionata in considerazione della professionalità criminale e del rischio di recidiva.
Codice di procedura penale, art. 616 (condanna alle spese per il rigetto del ricorso)
Norma che dispone la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto, applicata dalla Corte.
Codice di procedura penale, art. 94 (adempimenti di cancelleria)
Norma citata nelle formalita` conclusive per l'inoltro degli atti alla cancelleria; impatto meramente esecutivo/amministrativo.
Giurisprudenza di legittimita` (principi citati: es. Sez. 6, n. 3509/2012 Ambrosio; Sez. 6, n. 22046/2018; Sez. 6, n. 20069/2008; Sez. 4, n. 19272/2020)
La Corte ha richiamato consolidati principi secondo i quali un rapporto continuativo di fornitura, anche senza esclusivita`, puo` integrare il vincolo associativo; l'affectio societatis puo` essere desunta dalla stabilita`, ciclicità, rilevanza economica delle transazioni e dalla consapevolezza dei ruoli nell'economia del sodalizio.
Massime di principio
- Un rapporto di fornitura continuativo e ciclico, con quantitativi rilevanti e benefici reciproci, puo` qualificarsi come vincolo associativo anche se i fornitori o i gestori non hanno rapporti di esclusivita`.
- L'affectio societatis non richiede forme contrattuali solenni: puo` emergere da elementi fattuali quali assistenza reciproca, ripartizione di profitti, deleghe operative, protezione e capacita` di risolvere controversie interne.
- Il ruolo apicale o promotore puo` essere riconosciuto sia a chi ha dato origine all'associazione sia a chi assume funzioni gestorie, decisionali o di direzione, incluse trattative con fornitori esteri e custodia di ingenti quantitativi di droga.
- La detenzione del soggetto non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo: l'attivita` criminale puo` proseguire tramite contatti, deleghe o reggenze anche durante periodi di restrizione.
- La verifica della gravita` indiziaria in sede cautelare richiede motivazione logicamente coerente ma non un accertamento aprioristico della prova; il sindacato di legittimita` non puo` sostituirsi al giudice di merito se la motivazione appare adeguata.
- L'attualita` del pericolo di reiterazione del reato si valuta sulla base della professionalita` criminale, precedenti specifici, persistenza del sodalizio e natura dei fatti; il mero decorso del tempo non basta a escluderla.
- Per contrastare in sede cautelare una contestazione di associazione e ottenere misure meno afflittive e` utile dimostrare in modo specifico e documentale la mancanza di continuita`, l'assenza di ruoli decisionali, la cessazione dei contatti e l'inesistenza di partecipazioni economiche stabili.
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