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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34497/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Tre censure: 1) mancanza di "affectio societatis" e tesi che i fatti siano riconducibili a singole transazioni autonome e non a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; 2) asserita mancanza di ruolo apicale di Bennato nel sodalizio, non avendo poteri gestori e trovandosi in detenzione dal 21/04/2018; 3) assenza dell'attualità del pericolo per la libertà e sproporzione della misura cautelare, considerato l'intervallo temporale dai fatti e lo stato di detenzione del ricorrente e del presunto capo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato associativo e agli altri reati contestati, avendo il Tribunale del riesame motivato in modo coerente sulla base di dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e messaggistica Encrochat/Sky Ecc. È stato ricostruito un organigramma con Giuseppe Molisso a capo e Bennato quale figura di supporto e 'in societa'' col capo, con ruoli gestori: accordi per consegne e rifornimenti, rapporti con narcotrafficanti albanesi, incarichi di acquisto, partecipazione a rapina e custodia di ingenti quantitativi (es. 107 kg di cocaina). La mancata esclusività dei rapporti di fornitura e la pratica di vendite a prezzi maggiorati non escludono l'associazione; la detenzione precedente di Bennato non ha automaticamente interrotto il vincolo associativo, atteso che è stata documentata operatività del sodalizio anche in detenzione. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha ritenuto concreta e attuale la pericolosità e la necessità della custodia in carcere, proporzionata alla gravità e alla professionalità criminale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 (norma sul traffico di stupefacenti e associazione)

    L'articolo è stato invocato per la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (forniture continuative, volumi rilevanti, ruoli e gestione) integrino i presupposti dell'art. 74.

  • Codice di procedura penale, art. 275 (misure cautelari: proporzionalita` e adeguatezza)

    Applicato per valutare la congruità della custodia cautelare rispetto alla natura e al grado delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la misura proporzionata in considerazione della professionalità criminale e del rischio di recidiva.

  • Codice di procedura penale, art. 616 (condanna alle spese per il rigetto del ricorso)

    Norma che dispone la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto, applicata dalla Corte.

  • Codice di procedura penale, art. 94 (adempimenti di cancelleria)

    Norma citata nelle formalita` conclusive per l'inoltro degli atti alla cancelleria; impatto meramente esecutivo/amministrativo.

  • Giurisprudenza di legittimita` (principi citati: es. Sez. 6, n. 3509/2012 Ambrosio; Sez. 6, n. 22046/2018; Sez. 6, n. 20069/2008; Sez. 4, n. 19272/2020)

    La Corte ha richiamato consolidati principi secondo i quali un rapporto continuativo di fornitura, anche senza esclusivita`, puo` integrare il vincolo associativo; l'affectio societatis puo` essere desunta dalla stabilita`, ciclicità, rilevanza economica delle transazioni e dalla consapevolezza dei ruoli nell'economia del sodalizio.

Massime di principio

  • Un rapporto di fornitura continuativo e ciclico, con quantitativi rilevanti e benefici reciproci, puo` qualificarsi come vincolo associativo anche se i fornitori o i gestori non hanno rapporti di esclusivita`.
  • L'affectio societatis non richiede forme contrattuali solenni: puo` emergere da elementi fattuali quali assistenza reciproca, ripartizione di profitti, deleghe operative, protezione e capacita` di risolvere controversie interne.
  • Il ruolo apicale o promotore puo` essere riconosciuto sia a chi ha dato origine all'associazione sia a chi assume funzioni gestorie, decisionali o di direzione, incluse trattative con fornitori esteri e custodia di ingenti quantitativi di droga.
  • La detenzione del soggetto non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo: l'attivita` criminale puo` proseguire tramite contatti, deleghe o reggenze anche durante periodi di restrizione.
  • La verifica della gravita` indiziaria in sede cautelare richiede motivazione logicamente coerente ma non un accertamento aprioristico della prova; il sindacato di legittimita` non puo` sostituirsi al giudice di merito se la motivazione appare adeguata.
  • L'attualita` del pericolo di reiterazione del reato si valuta sulla base della professionalita` criminale, precedenti specifici, persistenza del sodalizio e natura dei fatti; il mero decorso del tempo non basta a escluderla.
  • Per contrastare in sede cautelare una contestazione di associazione e ottenere misure meno afflittive e` utile dimostrare in modo specifico e documentale la mancanza di continuita`, l'assenza di ruoli decisionali, la cessazione dei contatti e l'inesistenza di partecipazioni economiche stabili.

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