Cassazione Penale, Sentenza n. 13950/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per i reati a lui ascritti lamentando: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento all'art. 367 c.p., sostenendo che la configurabilità del reato contestato sarebbe condizionata dalle modalità del furto denunciate e che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere comunque integrata la truffa; 2) mancanza di motivazione rispetto al reato di truffa, perché la sentenza si limiterebbe ad affermarne la sussistenza senza rispondere ai rilievi difensivi; 3) motivazione apparente e illogicità nel negare le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), poiché la Corte non avrebbe valutato l'incidenza di fatti diversi commessi contestualmente e avrebbe escluso le attenuanti per la sola gravità del fatto, con un argomento paradossale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che le modalità del furto incidessero sulla configurabilità della truffa, posto che la truffa risultava integrata sulla base delle dichiarazioni del teste Molteni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla truffa non era stata dedotta in appello (principio del devolutivo) e pertanto non poteva essere riesaminata in cassazione. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, avendo valorizzato i plurimi precedenti penali del ricorrente come elemento decisivo. Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurabilità della truffa, un'eventuale diversità nelle modalità del furto indicate in querela: anche se il furto fosse stato descritto diversamente, la truffa resterebbe integrata sulla base delle prove acquisite (dichiarazioni del teste).
art. 62-bis cod. pen.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo perché motivato dal giudice di merito attraverso il negativo giudizio di personalità fondato sui plurimi precedenti penali; la Corte ricorda che non è necessario considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento in cassazione a carico del ricorrente in seguito all'inammissibilità del ricorso, con contestuale applicazione dell'ammenda equitativamente fissata.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevati profili che non siano stati previamente devoluti al giudice d'appello: questioni non dedotte in appello sono inammissibili in sede di legittimità.
- La Corte di legittimità valuta la congruità della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la valutazione di merito: il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile se fondato su motivazione non manifestamente illogica e su elementi ritenuti rilevanti (es. precedenti penali).
- Quando la responsabilità per un reato può essere comunque dimostrata con prove indipendenti da dettagli formali della querela (es. testimonianze che collegano l'imputato all'evento), la variazione nelle modalità descritte nella querela non necessariamente esclude la configurabilità del reato principale (qui: truffa).
- Il principio devolutivo limita la cognizione del giudice d'appello ai punti specificamente dedotti dall'appello; per preservare la possibilità di impugnazione in cassazione è essenziale che le questioni rilevanti siano sollevate già in appello.
- La presentazione di motivi di cassazione manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) quando si riscontrino profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per contestare il diniego delle attenuanti generiche conviene evidenziare in modo puntuale tutti gli elementi favorevoli e collegarli logicamente a una diversa valutazione della personalità dell'imputato; la mera affermazione della loro esistenza senza argomentazione decisiva difficilmente supera il sindacato della Corte di Cassazione.
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