Cassazione Civile, Sentenza n. 1035/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso avviso di liquidazione n. 2014/ORL00007 per imposte di registro, bollo, sanzioni e accessori relative all'annualità 2009/2010 per complessivi circa €28.000, connesso a una convenzione tra Pesco Solar e il Comune di Pescopennataro per la costruzione/gestione di un impianto fotovoltaico su terreni comunali. L'atto era stato inizialmente tassato in misura fissa perché ritenuto soggetto a condizione sospensiva (termine di costruzione); successivamente, avendo l'Amministrazione accertato l'avveramento della condizione, la mancata registrazione del contratto di locazione e la mancata denuncia dell'imponibile definitivo, ha liquidato l'imposta in misura proporzionale (1% sul canone). In primo grado la CTP ha accolto il ricorso di Pesco Solar; la CTR ha poi dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia per difetto di specificità delle censure. L'Agenzia ha quindi impugnato la sentenza di seconda istanza davanti alla Corte di Cassazione deducendo violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 (onere di specificità dell'impugnazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo fondato il motivo relativo alla presunta carenza di specificità dell'appello. Il Collegio ha affermato che, nel processo tributario, la semplice riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può assolvere l'onere di specificità quando il gravame, interpretato nel suo complesso, consente di ricavare in modo inequivoco le ragioni di censura e quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza. Visto ciò, la sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria del Molise, in diversa composizione, per riesame nel merito delle ragioni dedotte dalla controricorrente e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'onere di specificità dell'impugnazione richiesto dall'art. 53 può ritenersi assolto, nel processo tributario, anche mediante la mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado quando l'appello, lett o nel suo complesso, consente di ricavare in termini inequivoci le censure e il dissenso concerne l'interezza della decisione.
art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. (motivo di cassazione)
Fondamento processuale del motivo di legittimità invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 401 della direttiva n. 2006/112/CE
Richiamata nella motivazione di merito in relazione alla qualificazione dell'operazione ai fini dell'applicazione della tassazione in misura proporzionale; la Corte ha considerato la censura della ricorrente relativa al contrasto con tale disposizione tra le questioni oggetto dell'appello.
art. 1, comma 200, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato dalla Corte per escludere che il diniego dell'istanza di definizione agevolata, formatasi in atti, potesse essere oggetto del presente giudizio di legittimità se non impugnato nei termini previsti dalla norma.
art. 378 c.p.c. (memoria)
Richiamata in relazione alla memoria depositata dalle parti; non incide direttamente sulla decisione di cassazione ma costituisce parte degli atti di causa.
Massime di principio
- Nel processo tributario la riproposizione delle stesse argomentazioni svolte in primo grado può essere sufficiente a soddisfare l'onere di specificità dell'appello quando, letto nel suo insieme, il gravame consente di ricavare in modo inequivoco le censure mosse alla decisione.
- L'appello tributario ha natura devolutiva piena: non è sempre necessario formulare nuovi motivi rispetto al primo grado, specie quando le questioni sono di diritto e il dissenso riguarda la decisione nella sua interezza.
- Una pronuncia di inammissibilità per difetto di specificità va valutata con riferimento al contenuto complessivo dell'atto di impugnazione; il giudice deve accertare se le ragioni di censura emergono, anche implicitamente, dall'atto di gravame.
- Se la Corte di legittimità accerta vizi di motivazione o di applicazione del principio di specificità, cassazione e rinvio al giudice di merito (in diversa composizione) sono la conseguenza tipica per il riesame del merito.
- Nelle controversie contrattuali che incidono sulla qualificazione fiscale (es. condizione sospensiva vs termine), l'esito dipenderà dall'interpretazione del contratto e dalle conseguenze fiscali connesse alla qualificazione; la mancata registrazione e la successiva liquidazione in misura proporzionale possono essere oggetto di valutazione di merito.
- Istanza di definizione agevolata o atti amministrativi paralleli non impugnati possono restare estranei al giudizio di legittimità e non possono essere fatti valere se la relativa impugnazione non è stata proposta nei termini e nelle forme previste.
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