Cassazione Penale, Sentenza n. 3037/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 25/05/2023 con cui era stata respinta la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di 174.558,54 euro nella disponibilità della società "EMIL AUTOS s.r.l.", ovvero in subordine confisca per equivalente. Il sequestro si fondava sull'addebito di utilizzo di documentazione falsa e costituzione artificiosa di un credito d'imposta "4.0" (fatto del 20/08/2021). Nel ricorso si deducevano principalmente: mancata e insufficiente motivazione in ordine al periculum in mora; carenza del fumus commissi delicti per la società (assenza di contatti con l'organizzazione, documentazione a supporto dell'operatività regolare, docenti non indagati, asseverazioni redatte da professionista di fiducia, ecc.); e il fatto che il Tribunale non aveva svolto autonoma valutazione delle deduzioni difensive e non poteva sanare la mancanza motivazionale del G.i.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ammesso il ricorso e lo ha ritenuto fondato nella parte in cui contestava l'assenza di motivazione del provvedimento del G.i.p. circa il periculum in mora. Ha affermato che, quando il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca del profitto e il provvedimento genetico non motiva il periculum in mora, tale vizio non è sanabile dal tribunale del riesame. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame sia il decreto/ordinanza del G.i.p. nella parte relativa all'attuale ricorrente e ha disposto la restituzione di quanto sottoposto a vincolo alla parte avente diritto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 445 del 2000, art. 76
Norma richiamata in relazione alla contestazione di uso/impiego di documentazione falsa; la sentenza la riporta tra gli addebiti che hanno giustificato il sequestro, ma il vizio deciso non concerne l'interpretazione del fatto-reato collegato a tale norma.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater, comma 2
Norma fiscale-penale richiamata quale fonte dell'ipotesi di illecito (indebita costituzione e compensazione di credito d'imposta); la corte la cita come titolo dell'accusa, senza entrare nel merito della qualificazione fattuale oltre a rilevare il vizio procedurale sulla motivazione del periculum.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, comma 1
Richiamata dalla giurisprudenza citata per distinguere la confisca del profitto 'salvo che appartengano a persona estranea al reato' e la confisca per equivalente su beni di cui il reo ha disponibilità; utile a motivare la legittimazione del terzo non indagato a proporre censure quando il sequestro riguarda profitti che possano ricadere anche su terzi non estranei.
codice di procedura penale, art. 321, comma 2
Disposizione sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte afferma che il provvedimento di applicazione del sequestro deve contenere motivazione anche sul periculum in mora.
codice penale, art. 240
Norma relativa alla confisca obbligatoria; utilizzata per inquadrare la finalità della misura cautelare reale oggetto del procedimento.
codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Richiamato per i poteri del tribunale del riesame e per il principio che il riesame deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene autonoma valutazione degli elementi a fondamento della misura.
codice di procedura penale, art. 322
Norma che riconosce alla persona che vanta il diritto alla restituzione la facoltà di proporre richiesta di riesame anche nel merito; utilizzata per argomentare la legittimazione del terzo non estraneo al reato a impugnare i provvedimenti reali.
codice penale, art. 483
Richiamato nel gravame originario in relazione al reato di falsità documentale; la sentenza lo indica tra le norme fatte valere dall'accusa.
codice di procedura penale, art. 324, comma 7
Richiamo formale nel ragionamento sulla compatibilità dei poteri del tribunale del riesame e sulla necessità di valutazione autonoma degli elementi a fondamento della misura.
Massime di principio
- Se il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca non contiene alcuna motivazione in ordine al periculum in mora, tale vizio è insanabile in sede di riesame: il tribunale del riesame non può integrare motivazioni assenti e la mancata motivazione comporta annullamento senza rinvio e restituzione dei beni.
- Quando il sequestro riguarda il profitto del reato (anche se il bene risulta nella disponibilità di terzi non estranei), il terzo può proporre impugnazioni non solo sulla propria titolarità ma anche in ordine all'esistenza dei presupposti del sequestro (fumus e periculum), perché la sua estraneità al reato dipende spesso proprio dall'insussistenza del fumus.
- In procedimenti di sequestro a fini di confisca è fondamentale che l'organo che dispone la misura motivi chiaramente sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora, con riferimento agli elementi a carico e a discarico forniti dalla difesa; l'omissione di tali parti della motivazione espone la misura a facile annullamento in Cassazione.
- Difesa pratica: documentare tempestivamente e in modo puntuale il mancato pericolo di dispersione del patrimonio (bilanci, liquidità, immobilizzazioni, assenza di operazioni di sottrazione di valori), nonché l'assenza di legami con l'organizzazione indicata nell'indagine (prove di contatti, corrispondenza, responsabili che hanno effettuato le prestazioni), per consentire al giudice del riesame e, in caso di ricorso, alla Cassazione di valutare l'assenza del periculum e del fumus.
- Se si rileva omissione motivazionale sul periculum in mora nel provvedimento del G.i.p., conviene valutare impugnazione fino alla Cassazione: la giurisprudenza di legittimità ha affermato esiti favorevoli (annullamento e restituzione) quando manca qualunque argomentazione sul pericolo di dispersione.
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