Cassazione Civile, Ordinanza n. 34052/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Non ha provveduto sulle spese, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si era costituita né aveva svolto difese nel grado di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Roma, il quale aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza del corso di specializzazione medica seguito nel periodo 1983-1991. Nel corso del giudizio di legittimità, prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta digitalmente e munita di specifico mandato. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391 c.p.c. e ha rilevato che la controparte non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha disciplinato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti richiesti dalla norma.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
Costituivano il parametro sostanziale della pretesa risarcitoria per mancata attuazione in tema di remunerazione degli specializzandi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia sottoscritta dal difensore munito di specifico mandato e soddisfi i requisiti formali di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese nel grado.
- La verifica della ritualità della rinuncia è sufficiente a chiudere il giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
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