Cassazione Civile, Ordinanza n. 08253/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
Una società concedente aveva agito per ottenere l’accertamento della risoluzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare per mancato pagamento di undici canoni e la restituzione dell’immobile. La società utilizzatrice si era opposta deducendo, in sintesi, l’usurarietà dei tassi convenuti nel leasing, l’esistenza di interessi e commissioni occulti in violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente debenza in suo favore di somme versate e non dovute; in via riconvenzionale aveva anche chiesto, in base all’art. 1526 c.c., la restituzione delle rate corrisposte, salvo il diritto della concedente a un equo compenso. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto, ordinato il rilascio del bene e rigettato le riconvenzionali. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte l’impugnazione, riconoscendo l’usurarietà degli interessi moratori e un credito della utilizzatrice per interessi di mora non dovuti, ma senza condanna restitutoria; aveva inoltre escluso l’indeterminatezza del tasso di leasing ai sensi dell’art. 117 TUB e ritenuto valida la clausola contrattuale che disciplinava gli effetti della risoluzione, reputando derogabile il meccanismo restitutorio di cui all’art. 1526 c.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., della l. n. 108/1996 e del d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001, sostenendo che l’usurarietà degli interessi moratori avrebbe travolto anche gli interessi corrispettivi; 2) violazione dell’art. 117 TUB, deducendo che il contratto avrebbe indicato un tasso nominale inferiore a quello effettivamente applicato, con conseguente indeterminatezza del costo del leasing e presenza di commissioni occulte; 3) violazione dell’art. 1526 c.c., contestando l’interpretazione della clausola contrattuale n. 19 e negando che le parti avessero validamente derogato alla disciplina restitutoria del primo comma dell’art. 1526 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata, l’eventuale usurarietà riguarda solo gli interessi moratori, mentre restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi dell’indeterminatezza del tasso e dell’esistenza di una commissione occulta senza censurare in modo specifico le rationes decidendi della Corte territoriale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la censura non denunciava veri errori di diritto nell’applicazione dell’art. 1526 c.c., ma contestava solo l’interpretazione della clausola contrattuale senza dedurre specifiche violazioni dei criteri ermeneutici. Le spese sono state compensate per la necessità, sopravvenuta, dell’intervento delle Sezioni Unite sulle questioni trattate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 1815, comma 2, c.c.
Si applica anche all’usura relativa agli interessi moratori; tuttavia, se il tasso corrispettivo è lecito e solo la mora supera la soglia, sono illeciti soltanto gli interessi moratori, restando dovuti quelli corrispettivi leciti.
l. n. 108/1996
Richiamata quale disciplina antiusura applicabile al controllo del superamento del tasso soglia.
d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001
Richiamato insieme alla normativa antiusura nella doglianza relativa agli interessi moratori.
art. 117 TUB
Le indicazioni contrattuali sul costo del leasing erano ritenute sufficientemente determinate e trasparenti; la censura sulla pretesa indeterminatezza è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la motivazione impugnata.
art. 1526 c.c.
primo comma; secondo comma
Nel leasing risolto anteriormente alla l. n. 124/2017 si applica la disciplina dell’art. 1526 c.c.; il secondo comma consente alle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al concedente, sicché la clausola espressamente sottoscritta può derogare al meccanismo restitutorio del primo comma.
art. 1224, comma 1, c.c.
In presenza di usura solo degli interessi moratori, resta ferma l’applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il contributo unificato aggiuntivo dati per sussistenti.
Massime di principio
- Nel contratto di leasing, l’eventuale superamento del tasso soglia va verificato con riferimento agli interessi moratori: se solo la mora è usuraria e il tasso corrispettivo è lecito, l’illiceità colpisce esclusivamente gli interessi di mora, restando dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti nei limiti di legge.
- Una censura per violazione dell’art. 117 TUB deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi dell’indeterminatezza del tasso o dell’esistenza di oneri occulti, senza attacco puntuale alla motivazione di merito, rende il motivo inammissibile.
- Nel leasing risolto anteriormente alla disciplina sopravvenuta, la regolazione degli effetti della risoluzione ricade nell’art. 1526 c.c.; le parti possono validamente pattuire, con specifica sottoscrizione, una disciplina derogatoria che consenta al concedente di trattenere le rate già pagate, nei limiti consentiti dal secondo comma della norma.
- La critica all’interpretazione di una clausola contrattuale non è di per sé sufficiente in cassazione: occorre dedurre una specifica violazione dei criteri legali di ermeneutica, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- Quando il ricorso viene rigettato, il resistente risulta vittorioso; può tuttavia disporsi la compensazione delle spese se la questione decisa ha richiesto interventi nomofilattici sopravvenuti delle Sezioni Unite.
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