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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14112/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, con cui l'Ufficio contestava maggiori ricavi fondati sugli studi di settore e recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA. Dopo il primo grado favorevole alla contribuente e il rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, oltre a insufficiente motivazione, sostenendo che la CTR avesse ritenuto giustificato lo scostamento dai ricavi presunti sulla base di elementi non adeguatamente provati e privi di forza dimostrativa, trascurando gli elementi indiziari addotti dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura dell'Ufficio non investisse realmente la corretta applicazione delle norme, ma si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio compiuto dal giudice di merito. La sentenza impugnata aveva valorizzato una serie di circostanze fattuali ritenute idonee a giustificare lo scostamento dagli studi di settore, tra cui la collocazione geografica dell'esercizio, l'andamento degli acquisti, la scarsa attrattività turistica invernale, la limitata attività di un socio-cuoco per motivi di salute e i costi di start-up. In assenza di costituzione dell'intimata, la Corte non ha pronunciato sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza celasse in realtà una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro dell'accertamento, ma non discussa nel merito perché la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di accertamento basato su studi di settore, ma la Corte non ne ha esaminato l'applicazione concreta per difetto di ammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito dell'accertamento compiuto dal giudice territoriale.
  • In materia di accertamenti fondati sugli studi di settore, la valutazione circa la sufficienza delle circostanze addotte dal contribuente per giustificare lo scostamento dai parametri è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se sorretto da motivazione non apparente.
  • Quando il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura degli indizi e delle prove senza evidenziare un vero errore di diritto, il motivo è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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